Regolamento
per le famiglie
accoglienti
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ASPETTO GENERALE
Art. 1
Non vi sono limiti di età, religione, status sociale o di
componenti del nucleo famigliare per poter partecipare all'accoglienza.
NON potranno partecipare all'accoglienza le persone single di
sesso maschile, qualunque sia la loro età, religione e condizione.
L’unica etica perseguibile rimane esclusivamente quella
di ospitalità temporanea dei minori a fine sociale e terapeutico.
La richiesta di accoglienza da parte della Famiglia deve
essere fatta in forma scritta su apposito modulo all’Associazione S. MICHELE
ARCANGELO - PRO BAMBINI CHERNOBYL e consegnato nei modi e termini stabiliti.
Tale richiesta è soggetta ad una verifica da parte delle
Autorità competenti (Questura, Comitato Tutela Minori, …) che potranno
approvare o respingere la richiesta qualora non ritengano idonea la Famiglia
a questo tipo di iniziativa.
In caso di mancata approvazione da parte delle Autorità
di cui sopra, l’Associazione S. MICHELE ARCANGELO - PRO BAMBINI CHERNOBYL
avviserà per raccomandata A/R la Famiglia interessata e la cancellerà
automaticamente dal progetto di accoglienza.
FAMIGLIA ACCOGLIENTE
Art. 2
Ogni Famiglia accogliente si impegna a:
·
garantire la tutela del minore partecipante al programma di accoglienza,
evitando ogni tipo di abuso e prevenendo ogni forma di sofferenza fisica o
psicologica nei suoi confronti;
·
rispettare il diritto del minore alla libertà di pensiero, coscienza,
religione, diritto alla privacy e all'espressione creativa;
·
curare l'espletamento delle pratiche burocratiche necessarie, rispettando
le scadenze stabilite, ben cosciente che in caso di manchevolezze,
inadempienze o ritardi la Famiglia potrebbe essere esclusa dall'accoglienza.
·
garantire gratuitamente vitto e alloggio per tutta la durata del
soggiorno al minore ospitato e ad essa affidato;
·
garantire gratuitamente all’interprete, almeno per una
giornata, l’ospitalità (vitto) durante il soggiorno del minore.
·
far
frequentare regolarmente al minore le lezioni
(se trattasi di progetto accoglienza in periodo scolastico). In caso di
assenza, la Famiglia accogliente si impegna a dare notizia al
Responsabile della Associazione ed all'interprete. In caso di
assenza da scuola superiore ai 5 giorni è necessario un certificato
medico per la riammissione a scuola;
·
non
attivare procedure legali per l’adozione
durante il soggiorno del minore in Italia;
·
evitare con ogni mezzo il crearsi, da parte del minore, di
aspettative diverse dallo scopo delle accoglienze umanitarie, che non
dovranno in nessun modo diventare un'anticamera per l'adozione;
·
prima di aderire all’accoglienza, partecipare ad incontri informativi con
il Responsabile della Associazione e con qualche Famiglia della stessa che
ha già fatto l’esperienza dell’accoglienza;
·
rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione S. MICHELE ARCANGELO
- PRO BAMBINI CHERNOBYL.
Art. 3
Allo scopo di garantire sempre la sicurezza del minore
ospitato, ogni Famiglia accogliente dovrà garantire il massimo della
trasparenza e disponibilità, in modo da facilitare l’attività di controllo e
supervisione da parte dei Responsabili dell'Associazione, delle Autorità
competenti e dell'interprete, che si occupano di vigilare sulla
corretta ed effettiva applicazione del presente regolamento.
Art. 4
Per consentire un sereno svolgimento delle iniziative di
accoglienza e tutelare i diritti del minore, è facoltà e dovere
dell'Associazione S. MICHELE ARCANGELO - PRO BAMBINI CHERNOBYL trasferire il
minore ospitato presso una Famiglia diversa da quella affidataria nel caso
vengano a mancare le prerogative necessarie a garantire una felice
permanenza del minore presso tale Famiglia; questo nell'interesse del minore
ospitato, indipendentemente dalla volontà della Famiglia accogliente.
La comunicazione, alla Famiglia esclusa, avverrà tramite
lettera raccomandata A/R con la seguente dizione:
“L’Associazione S. MICHELE ARCANGELO - PRO BAMBINI
CHERNOBYL ritiene opportuno che la Vostra Famiglia interrompa il progetto di
accoglienza”.
Di tale trasferimento verrà tempestivamente avvisato:
·
il Comitato Tutela Minori di Roma
·
la
Questura competente - Ufficio Stranieri
·
la
Fondazione referente estera
·
l'interprete al seguito
RESPONSABILITA'
Art. 5
Ogni Famiglia accogliente alla quale viene affidato un
minore, dal momento dell'affidamento temporaneo, diviene responsabile
civile e penale del minore stesso durante il soggiorno. Dovrà
garantire il suo rimpatrio entro i termini fissati dalla Associazione S.
MICHELE ARCANGELO - PRO BAMBINI CHERNOBYL e contenuti nel visto e nel
permesso di soggiorno.
Art. 6
L'Associazione S. MICHELE ARCANGELO - PRO BAMBINI
CHERNOBYL, prima dell'arrivo in Italia dei minori ed accompagnatori,
stipulerà una polizza assicurativa per RC, danni contro terzi, infortuni e
decesso.
ACCOGLIENZE E MINORI
Art. 7
Si ricorda che possono venire ospitati minori, sia di
Famiglia che di orfanotrofio, di
ambo i sessi, a partire dal settimo anno e fino al
dodicesimo anno compiuto (se l’accoglienza avviene nel periodo in cui
il minore deve frequentare le lezioni scolastiche).
Qualora l’accoglienza non coincida con il
periodo scolastico, il limite massimo è quello stabilito dalla
normativa vigente.
Previa richiesta, è prevista la priorità di affidamento
alle Famiglie che ospitano già dei minori e che intendano ospitare i loro
fratelli o sorelle più piccoli.
Art. 8
L’Associazione S. MICHELE ARCANGELO - PRO BAMBINI
CHERNOBYL, nell'intento di agevolare e consolidare la socializzazione ed il
costruttivo scambio culturale tra le Famiglie accoglienti italiane e
straniere predilige il rientro del minore in Italia presso la stessa
Famiglia in modo da evitare lo stress psicologico del bambino e della
Famiglia stessa agevolando l'adattamento ai costumi e al modo di vita di
entrambi.
ACCOMPAGNATORI
Art. 9
Ogni Gruppo di minori giunge in Italia con una o più
interpreti e, se in periodo scolastico, con un numero di insegnanti
stabiliti ed autorizzati dal
Ministero dell’Istruzione del loro Paese.
L’interprete (come da regolamento da essa sottoscritto) è
a disposizione delle Famiglie accoglienti, 24 ore su 24, per qualsiasi
necessità. Al fine di agevolarne la reperibilità ogni interprete sarà
dotata, nel limite del possibile, di telefono cellulare.
Ad ogni Famiglia accogliente verrà consegnato l’elenco
degli interpreti.
Sarà inoltre consegnato un elenco con i recapiti
telefonici dei vari responsabili dell’Associazione.
ASPETTO MEDICO
Art. 10
L’Associazione S. MICHELE ARCANGELO - PRO BAMBINI
CHERNOBYL stipulerà accordi con le AUSL; queste garantiranno tutti gli
interventi sanitari con carattere d'urgenza di cui i minori ed
accompagnatori potranno avere bisogno durante l'accoglienza. A tutti gli
ospiti verrà consegnata una speciale tessera sanitaria.
In caso di ricovero urgente presso un Pronto
Soccorso la Famiglia accogliente dovrà attenersi scrupolosamente al seguente
comportamento:
- avvisare
il Responsabile della Associazione
- avvisare
l'interprete.
Alla dimissione del minore, la Famiglia accogliente dovrà
richiedere copia della cartella clinica e recapitarla al Responsabile
della Associazione.
In caso di piccoli malesseri la Famiglia
accogliente potrà contattare il proprio medico di fiducia.
Tranne in casi di URGENZA, il Governo di
provenienza dei minori VIETA prelievi di sangue, anestesie totali e
locali (anche per otturazioni dentarie) e qualsiasi altra azione invasiva
sul minore se non espressamente autorizzata dai genitori (od esercente la
patria potestà).
Art. 11
E' possibile sottoporre i minori ad esami, analisi o
trattamenti SOLO se gli stessi sono muniti di RICHIESTA SCRITTA
firmata dai genitori (od esercente la patria potestà) ed autenticata da
un Notaio (anche in cirillico). In ogni caso deve esserne data comunicazione
al Responsabile della Associazione.
Eventuali visite mediche specialistiche sono permesse
e sono a carico totale della Famiglia accogliente.
PERMESSO DI SOGGIORNO
Art. 12
Tutti gli ospiti riceveranno un regolare permesso di
soggiorno rilasciato dalla Questura competente.
Sono necessarie 4 foto tessera che dovranno essere
recapitate al Responsabile della Associazione entro 2 giorni
dall'arrivo in Italia. In caso di inadempienza, la Famiglia sarà segnalata
alla Questura competente.
In caso di eventuali controlli di Organi di Polizia si
dovrà fare riferimento sempre all'Ufficio Immigrazione della
Questura territorialmente competente.
VIAGGI
Art. 13
I minori con i loro accompagnatori viaggeranno con
personale dell'Associazione S. MICHELE ARCANGELO - PRO BAMBINI CHERNOBYL
dall'aeroporto di arrivo alla località di residenza per mezzo di pullman.
Per motivi organizzativi e di responsabilità sono
VIETATE le iniziative personali per il trasferimento dei bambini da e
per l'aeroporto.
Art. 14
E' possibile, in forma privata, portare i bambini fuori
provincia, ma e' necessario segnalare lo spostamento al Responsabile
della Associazione e lasciare un numero di telefono ed il recapito del
luogo ove il minore risiederà durante tale spostamento.
ATTENZIONE:
gli ospiti sono in possesso di visto di ingresso esclusivamente per
l’Italia. Per disposizione legislativa NON E’ CONSENTITO per nessun
motivo e nemmeno per brevi periodi trasferire i minori ed i loro
accompagnatori al di fuori del territorio nazionale italiano.
Art. 15
In
occasione del rientro in patria del minore, la Famiglia accogliente si
impegna ad accompagnare il minore al punto concordato alla data prefissata.
Per quanto riguarda il bagaglio si ricorda che:
·
è ammesso n. 1 valigia o borsone o quant'altro a testa e per
un peso massimo complessivo di 20 kg.
·
è ammesso inoltre un bagaglio a mano di piccole dimensioni (zaino).
ASPETTO ECONOMICO
Art. 16
Ogni Famiglia accogliente che aderisce al programma di
ospitalità si fa carico totale dei costi di viaggio, assicurazione,
trasferimenti, rimborsi spese, rimborsi agli accompagnatori, vitto e
alloggio degli accompagnatori e quanto altro connesso all'accoglienza,
purché documentato.
E' consentito alle Famiglie accoglienti, previa
autorizzazione del Presidente dell'Associazione S. MICHELE ARCANGELO - PRO
BAMBINI CHERNOBYL di organizzare qualsiasi attività per il reperimento dei
fondi, da mettere in comune per abbattere parzialmente o totalmente le spese
di accoglienza.
Sono vietate le
raccolte di fondi a gestione personale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
L'Associazione S. MICHELE ARCANGELO - PRO BAMBINI
CHERNOBYL è esclusa da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il minore
designato alla Famiglia non arrivi in Italia per motivi indipendenti
dall'organizzazione (malattie improvvise, motivi famigliari o quant'altro).
L'Associazione è inoltre esonerata da ogni responsabilità
nel caso di anticipi o ritardi rispetto alle date stabilite dell'arrivo o
della partenza.
Art. 18
Si ricorda infine nuovamente a tutte le Famiglie
accoglienti che per disposizione delle Autorità governative del paese di
provenienza dei minori ed italiane:
·
è vietato fare o far fare ai bambini buchi all'orecchio o piercing
·
(in periodo scolastico) è vietato andare a prendere i bambini a
scuola prima del termine delle lezioni. In caso di bisogno la Famiglia
accogliente farà una richiesta scritta e la consegnerà al Responsabile della
Associazione o all’interprete.
Art.19
E' obbligatorio, da parte di ogni Famiglia accogliente,
il pagamento all'Associazione S. MICHELE ARCANGELO - PRO BAMBINI CHERNOBYL
di una quota sociale annuale.
Art. 20
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si
farà riferimento allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Associazione S. MICHELE
ARCANGELO - PRO BAMBINI CHERNOBYL.
Art. 21
Per aderire alle iniziative di ospitalità ogni Famiglia
accogliente dovrà sottoscrivere il presente regolamento che riceverà
in copia. Firmando il presente regolamento ogni Famiglia accogliente
dichiara di accettarne il contenuto e di conoscere lo Statuto ed il
Regolamento generale dell’Associazione. |