Statuto della associazione
(per prelevare il testo in formato ZIP fai
clic qui)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione di
volontariato denominata “San Michele Arcangelo – pro bambini di Chernobyl“
con sede presso l’abitazione del Presidente pro-tempore dell’Associazione.
Articolo 2
Statuto
L’Associazione di volontariato “San
Michele Arcangelo – pro bambini di Chernobyl” di tipo O.N.L.U.S.
(Organizzazione Non Lucrativa Utilità Sociale)- è disciplinata dal presente
Statuto, ed agisce nei limiti della Legge n. 266 del 1991, della Legge
Regionale n. 11 del 16/3/1994 e dei principi generali del nostro ordinamento
giuridico. L’Associazione si sviluppa in ambito provinciale, osserva questo
Statuto e si attiene ai principi costituzionali, di partecipazione
democratica ed ai criteri di trasparenza amministrativa.
Articolo 3
Efficacia dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza
gli aderenti all’associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell’attività per l'Associazione stessa.
Articolo 4
Modifica dello Statuto
Il presente
Statuto è modificabile con deliberazione dell’Assemblea, in prima e in
seconda convocazione, quando è presente almeno la maggioranza dei soci.
Articolo 5
Interpretazione dello Statuto
Lo Statuto è interpretato secondo le regole della
interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle
preleggi di Codice Civile.
TITOLO II
FINALITA’
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 6
Solidarietà
L’Associazione
non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di provvedere, secondo le proprie
possibilità, capacità e disponibilità di tempo, all’organizzazione ed alla
realizzazione dei programmi d’accoglienza a favore di bambini italiani o
provenienti dall’estero; bambini che risiedono in aree o Paesi che versano
in gravi condizioni di disagio economiche o ambientali ed in particolare
dalla Regione di Kijev in Ucraina coinvolta nel disastro di Chernobyl.
Inoltre l’Associazione può promuovere eventuali forme d’assistenza diretta
agli Istituti che ospitano i bambini nelle zone sopra menzionate.
TITOLO III
SOCI
Articolo 7
Ammissione
Possono divenire
Soci dell’Associazione tutte le persone che condividono le finalità
dell’Associazione e sono mosse da spirito di solidarietà. L’ammissione
all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del
richiedente indicando le proprie generalità, il domicilio, recapito
telefonico, professione e codice fiscale. I Soci ammessi vengono iscritti
nel Registro dei Soci Ordinari.
Sono Soci Ordinari coloro che, iscritti a
seguito di domanda compilata sull’apposito modulo, si impegnano
volontariamente e spontaneamente ad ospitare bambini o accompagnatori
nell’ambito del programma di cui all’articolo 6 dello Statuto; versano una
quota associativa annuale il cui importo e relative modalità sono stabilite
dal Consiglio Direttivo e contribuiscono alle attività o progetti con
contributi di partecipazione.
Articolo 8
Diritti
Nelle assemblee
hanno diritto al voto, sia per quanto attiene l’attività ordinaria che per
eleggere gli organi sociali dell’Associazione, coloro i quali risultano
iscritti come Soci ordinari. Possono, inoltre, ricoprire cariche elettive
solo se hanno aderito, almeno una volta, ai Progetti di accoglienza avendo
ospitato un bambino, un interprete, un insegnante o un accompagnatore e
risultano iscritti nel registro dei Soci. Essi hanno i diritti di
informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
Articolo 9
Doveri
I Soci devono
offrire il proprio impegno personalmente, spontaneamente, gratuitamente e
senza fine di lucro. Il comportamento dei Soci nell’ambito delle attività
associative e verso gli altri aderenti o all’esterno dell’Associazione
stessa deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede e rigore morale.
Articolo 10
Espulsione
I Soci che
contravvengono ai doveri stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle
Deliberazioni degli Organi Sociali possono essere espulsi dall'Associazione.
Sono soggetti ad analogo procedimento i Soci che commettono gravi
inadempienze nei confronti dei bambini ospitati, degli interpreti, degli
insegnanti o degli accompagnatori. L’espulsione viene deliberata dal
Consiglio Direttivo.
I Soci sottoposti a
procedimento di espulsione, dopo comunicazione scritta da parte del
Presidente, possono, entro quindici giorni, produrre nota a giustifica nei
confronti della procedura in atto.
TITOLO IV
GLI ORGANI SOCIALI
Articolo 11
Indicazione degli organi sociali
Sono
organi dell’Associazione:
¨
L’Assemblea degli Soci:
E’
composta da tutti i Soci ed è convocata e presieduta dal Presidente. Le
discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale
che viene redatto dal Segretario. L’Assemblea può essere Ordinaria o
Straordinaria e si può tenere in prima o in seconda convocazione.
L’Assemblea
Ordinaria si riunisce, su richiesta del Consiglio Direttivo o almeno una
volta all’anno per l’approvazione del Bilancio Preventivo e del Consuntivo.
E’ Straordinaria quando viene convocata
per la modifica dello Statuto. Inoltre l’Assemblea è Straordinaria se viene
richiesta della metà più uno dei Soci. Il Presidente convoca la stessa
mediante avviso scritto con gli argomenti posti all’o.d.g. almeno cinque
giorni prima della riunione.
L’Assemblea
Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando interviene
la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione è valida quando è raggiunto
il quorum di un quinto dei Soci. L’Assemblea Straordinaria è validamente
costituita, in prima e in seconda convocazione, solo in presenza della
maggioranza dei Soci.
Le
deliberazioni sia in sede ordinarie che in sede straordinaria, vengono prese
a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle
deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano le
loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto
al voto.
Ad ogni Socio
Ordinario spetta un voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le
persone e le qualità delle persone.
E’ ammessa in
ogni caso la rappresentanza per delega ad un socio, ogni socio può avere non
più di due deleghe.
L’Assemblea
può revocare il Consiglio Direttivo, in toto, in un qualsiasi momento con
esplicita mozione di sfiducia. Il Consiglio direttivo resta in carica fino
alle elezioni del nuovo direttivo e comunque entro e non oltre i trenta
giorni successivi.
¨ Il
Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da n. 6 componenti:
L’Assemblea
Ordinaria elegge, tramite votazione, fra i propri Soci il Presidente e
numero sei componenti che costituiscono il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio
Direttivo resta in carica due anni e può essere rieletto. Esso è l’organo
che svolge le attività esecutive dell’Associazione previste nello Statuto ed
attua il deliberato dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, in
particolare predispone il Bilancio Preventivo e Consuntivo e delibera le
ammissioni degli altri soci, o l’eventuale espulsione di un socio; presenta
il programma annuale con relazione scritta; tiene aggiornato il libro dei
Soci; nomina i componenti di eventuali Comitati, Consulte o Commissioni. E’
facoltà del Presidente invitare nella riunione del Consiglio Direttivo i
componenti dei Comitati, della Consulta e delle Commissioni per trattare
argomenti specifici. Nell’ambito del Consiglio Direttivo oltre al
Presidente, già eletto dall’Assemblea, vengono eletti il Vice Presidente, il
Segretario, il Tesoriere e conferite eventuali deleghe ad altri
Consiglieri.
Il Consiglio
Direttivo decade con le dimissioni del Presidente o con le dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti. Eventuali dimissioni dei
singoli componenti vengono integrate dall’Assemblea dei soci ordinari.
¨ Il
Presidente
l
Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione. Stipula le
convenzioni, i contratti e tutti gli atti che impegnano l’Associazione.
Convoca
l’Assemblea dei Soci, presiede e svolge le funzioni di moderatore della
stessa.
Resta in
carica per due anni e può essere rieletto.
¨ Il
Collegio dei Revisori dei Conti composto dal Presidente e da n. 2 revisori
più due supplenti:
L’Assemblea
Ordinaria sceglie, tramite votazione, fra i propri Soci tre Revisori dei
Conti effettivi di cui uno con funzione di Presidente, più due revisori
supplenti.
I Revisori
durano in carica due anni e possono essere rieletti. Possono essere revocati
dall’Assemblea Ordinaria per gravi motivi.
E’ l’organo
che svolge le attività di controllo contabile dell’Associazione; ad esso, in
particolare, viene demandato il compito di relazionare il Bilancio
Preventivo e Consuntivo. Sulle verifiche eseguite esprime il proprio parere.
Tutte le
cariche associative, elettive o di nomina, sono gratuite.
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE
Articolo 12
Indicazione delle risorse
Le risorse economiche per il funzionamento e lo
svolgimento delle attività dell’Associazione “San Michele Arcangelo –pro
bambini di Chernobyl” sono costituite da:
a) Contributi dei Soci;
b) Contributi di privati;
c) Contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
d) Contributi di organismi internazionali;
e) Donazioni e lasciti testamentari;
f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
g) Entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali.
TITOLO VI
IL BILANCIO
Articolo 13
Bilancio Consuntivo e Preventivo
Il bilancio
dell’Associazione è annuale, decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre
e viene elaborato dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo contiene
le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio
preventivo contiene le previsioni di spese e di entrata per l’esercizio
annuale successivo.
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
Articolo 14
Deliberazioni delle convenzioni
Le convenzioni tra l’Associazione ed
Enti pubblici o privati, Istituzioni e soggetti privati sono deliberate dal
Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei Soci.
Articolo 15
Stipula ed attuazione della convenzioni
Le convenzioni sono stipulate dal
Presidente dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità
di attuazione delle convenzioni. Copia di ogni convenzione è custodita, a
cura del Presidente, nella sede dell’Associazione.
TITOLO VIII
LE RESPONSABILITA’
Articolo 16
Responsabilità dell’Associazione
L’associazione
assicura i componenti del Consiglio direttivo per eventuali infortuni o
malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per le
responsabilità civili verso terzi.
TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI
E SOGGETTI
Articolo 17
Rapporti con Enti e soggetti privati
L’Associazione
coopera, senza fine di lucro, con altri Enti e soggetti privati per il
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di solidarietà.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Scioglimento
In caso di
scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio
dell’Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di volontariato
operanti in identico o analogo settore.
Articolo 19
Cessazione dei soci
I soci e le famiglie che cessino di
appartenere all’Associazione non potranno vantare alcun diritto sui
contributi versati né sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 20
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente
Statuto si fa riferimento alle Leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ai
principi generali dell’ordinamento giuridico.
|