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Statuto della associazione (per prelevare il testo in formato ZIP fai clic qui)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “San Michele Arcangelo – pro bambini di Chernobyl“ con sede presso l’abitazione del Presidente pro-tempore dell’Associazione. 

Articolo 2

Statuto

L’Associazione di volontariato “San Michele Arcangelo – pro bambini di Chernobyl” di tipo O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa Utilità Sociale)- è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della Legge n. 266 del 1991, della Legge Regionale n. 11 del 16/3/1994 e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico. L’Associazione si sviluppa in ambito provinciale, osserva questo Statuto e si attiene ai principi costituzionali, di partecipazione democratica ed ai criteri di trasparenza amministrativa.

 

Articolo 3

Efficacia dello Statuto

 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività per l'Associazione stessa.

 

Articolo 4

Modifica dello Statuto

 Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell’Assemblea, in prima e in seconda convocazione, quando è presente almeno la maggioranza dei soci.

 

Articolo 5

Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi di Codice Civile.

  

 

TITOLO II

FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 6

Solidarietà

 L’Associazione non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di provvedere, secondo le proprie possibilità, capacità e disponibilità di tempo, all’organizzazione ed alla realizzazione dei programmi d’accoglienza a favore di bambini italiani o provenienti dall’estero; bambini che risiedono in aree o Paesi che versano in gravi condizioni di disagio economiche o ambientali ed in particolare dalla Regione di Kijev in Ucraina coinvolta nel disastro di Chernobyl. Inoltre l’Associazione può promuovere eventuali forme d’assistenza diretta agli Istituti che ospitano i bambini nelle zone sopra menzionate.

 

 

TITOLO III

SOCI

Articolo 7

Ammissione

 Possono divenire Soci dell’Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell’Associazione e sono mosse da spirito di solidarietà. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente indicando le proprie generalità, il domicilio, recapito telefonico, professione e codice fiscale. I Soci ammessi vengono iscritti nel Registro dei Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari coloro che, iscritti a seguito di domanda compilata sull’apposito modulo, si impegnano volontariamente e spontaneamente ad ospitare bambini o accompagnatori nell’ambito del programma di cui all’articolo 6 dello Statuto; versano una quota associativa annuale il cui importo e relative modalità sono stabilite dal Consiglio Direttivo e contribuiscono alle attività o progetti con contributi di partecipazione.

 

Articolo 8

Diritti

 Nelle assemblee hanno diritto al voto, sia per quanto attiene l’attività ordinaria che per eleggere gli organi sociali dell’Associazione, coloro i quali risultano iscritti come Soci ordinari. Possono, inoltre, ricoprire cariche elettive solo se hanno aderito, almeno una volta, ai Progetti di accoglienza avendo ospitato un bambino, un interprete, un insegnante o un accompagnatore e risultano iscritti nel registro dei Soci. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

  

Articolo 9

Doveri

 I Soci devono offrire il proprio impegno personalmente, spontaneamente, gratuitamente e senza fine di lucro. Il comportamento dei Soci nell’ambito delle attività associative e verso gli altri aderenti o all’esterno dell’Associazione stessa deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

 

  

Articolo 10

Espulsione

 I Soci che contravvengono ai doveri stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Deliberazioni degli Organi Sociali possono essere espulsi dall'Associazione. Sono soggetti ad analogo procedimento i Soci che commettono gravi inadempienze nei confronti dei bambini ospitati, degli interpreti, degli insegnanti o degli accompagnatori. L’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

I Soci sottoposti a procedimento di espulsione, dopo comunicazione scritta da parte del Presidente, possono, entro quindici giorni, produrre nota a giustifica nei confronti della procedura in atto.

 

TITOLO IV

GLI ORGANI SOCIALI

 

 

Articolo 11

Indicazione degli organi sociali

 Sono organi dell’Associazione:

 ¨ L’Assemblea degli Soci:

 E’ composta da tutti i Soci ed è convocata e presieduta dal Presidente. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria e si può tenere in prima o in seconda convocazione.

L’Assemblea Ordinaria si riunisce, su richiesta del Consiglio Direttivo o almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio Preventivo e del Consuntivo.

 E’ Straordinaria quando viene convocata per la modifica dello Statuto. Inoltre l’Assemblea è Straordinaria se viene richiesta della metà più uno dei Soci. Il Presidente convoca la stessa mediante avviso scritto con gli argomenti posti all’o.d.g. almeno cinque giorni prima della riunione.

L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione è valida quando è raggiunto il quorum di un quinto dei Soci. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, solo in presenza della maggioranza dei Soci.

Le deliberazioni sia in sede ordinarie che in sede straordinaria, vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Ad ogni Socio Ordinario spetta un voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.

E’ ammessa in ogni caso la rappresentanza per delega ad un socio, ogni socio può avere non più di due deleghe.

L’Assemblea può revocare il Consiglio Direttivo, in toto, in un qualsiasi momento con esplicita mozione di sfiducia. Il Consiglio direttivo resta in carica fino alle elezioni del nuovo direttivo e comunque entro e non oltre i trenta giorni successivi.

 

¨ Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da n. 6 componenti:

 L’Assemblea Ordinaria elegge, tramite votazione, fra i propri Soci il Presidente e numero sei componenti che costituiscono il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e può essere rieletto. Esso è l’organo che svolge le attività esecutive dell’Associazione previste nello Statuto ed attua il deliberato dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, in particolare predispone il Bilancio Preventivo e Consuntivo e delibera le ammissioni degli altri soci, o l’eventuale espulsione di un socio; presenta il programma annuale con relazione scritta; tiene aggiornato il libro dei Soci; nomina i componenti di eventuali Comitati, Consulte o Commissioni. E’ facoltà del Presidente invitare nella riunione del Consiglio Direttivo i componenti dei Comitati, della Consulta e delle Commissioni per trattare argomenti specifici. Nell’ambito del Consiglio Direttivo oltre al Presidente, già eletto dall’Assemblea, vengono eletti il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e conferite eventuali deleghe ad altri  Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decade con le dimissioni del Presidente o con le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti. Eventuali dimissioni dei singoli componenti vengono integrate dall’Assemblea dei soci ordinari.

 

¨ Il Presidente

 l Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione. Stipula le convenzioni, i contratti e tutti gli atti che impegnano l’Associazione.

Convoca l’Assemblea dei Soci, presiede e svolge le funzioni di moderatore della stessa.

Resta in carica per due anni e può essere rieletto.

 

¨ Il Collegio dei Revisori dei Conti composto dal Presidente e da n. 2 revisori più due supplenti:

L’Assemblea Ordinaria sceglie, tramite votazione, fra i propri Soci tre Revisori dei Conti effettivi di cui uno con funzione di Presidente, più due revisori supplenti. 

I Revisori durano in carica due anni e possono essere rieletti. Possono essere revocati dall’Assemblea Ordinaria per gravi motivi.

E’ l’organo che svolge le attività di controllo contabile dell’Associazione; ad esso, in particolare, viene demandato il compito di relazionare il Bilancio Preventivo e Consuntivo. Sulle verifiche eseguite esprime il proprio parere.

 Tutte le cariche associative, elettive o di nomina, sono gratuite.

 

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

 

Articolo 12

Indicazione delle risorse

 

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell’Associazione “San Michele Arcangelo –pro bambini di Chernobyl” sono costituite da:

a)     Contributi dei Soci;

b)     Contributi di privati;

c)      Contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d)     Contributi di organismi internazionali;

e)     Donazioni e lasciti testamentari;

f)        Rimborsi derivanti da convenzioni;

g)     Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

 

TITOLO VI

IL BILANCIO

 

Articolo 13

Bilancio Consuntivo e Preventivo

 Il bilancio dell’Associazione è annuale, decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre e viene elaborato dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo contiene le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

  

TITOLO  VII

LE CONVENZIONI

 

Articolo 14

Deliberazioni delle convenzioni

 

Le convenzioni tra l’Associazione ed Enti pubblici o privati, Istituzioni e soggetti privati sono deliberate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei Soci.

 

Articolo 15

Stipula ed attuazione della convenzioni

 

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione delle convenzioni. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione.

  

TITOLO VIII

LE RESPONSABILITA’

 

Articolo 16

Responsabilità dell’Associazione

 L’associazione assicura i componenti del Consiglio direttivo per eventuali infortuni o malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per le responsabilità civili verso terzi.

                                                

 

TITOLO IX

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

 

Articolo 17

Rapporti con Enti e soggetti privati

 L’Associazione coopera, senza fine di lucro, con altri Enti e soggetti privati per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di solidarietà.

 

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 18

Scioglimento

 In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

Articolo 19

Cessazione dei soci

 I soci e le famiglie che cessino di appartenere all’Associazione non potranno vantare alcun diritto sui contributi versati né sul patrimonio dell’Associazione.

 

Articolo 20

Disposizioni finali

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle Leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 


Associazione San Michele Arcangelo pro Bambini di Chernobyl
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