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Viene qui di seguito pubblicato uno stralcio del contratto integrativo d’istituto firmato dalle RSU, dai rappresentanti sindacali firmatari del contratto nazionale  e dal dirigente scolastico.

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. BRUNO” BIANCAVILLA

Viale dei Fiori  95033 BIANCAVILlA ( Tel 095-985310 Fax 095 985456)

C. F. 80014040879 E mail. ctmm098 00c@istruzione.it - web.quipo.it/icbrunobiancavilla

 

Prot. no.

Biancavilla li, 15.01.2002

 

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

 

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO

DI LAVORO AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA:

(lett. b), comma 3, art. 6, CCNL 1999 

Criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate ed ai plessi:

lett. h, comma 3, art. 6 CCNL 1999 

L'anno duemiladue, il mese di gennaio, il giorno quindici in Biancavilla, presso la presidenza dell'Istituto Comprensivo "A. Bruno", in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.

VISTO il D.L.vo 03.02.1993, n° 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n° 80 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il CCNL 1995 per le parti non modificate e non integrate e quindi vigenti;

VISTO il CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del personale del comparto "scuola"; in particolare, gli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9 e19 del suddetto contratto, dal cui combinato disposto si rilevano le regole per la trattativa integrativa, in materia di "CRITERI" di attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica;

VISTO l'art. 3 del D.P.R.n° 394/88; VISTA la legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; VISTO il Piano dell'Offerta Formativa; 

TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, GLI ELETTI NELLE RSU E LE OO.SS SINDACALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:

  ART. 1

Rilevazioni delle disponibilità 

1. Il D.S. rileva l'insieme delle disponibilità derivanti da tutte le iniziative progettuali.

2. Il D.S., una volta rilevate le disponibilità di cui al comma precedente, le comunica formalmente, con apposita circolare, a tutti i docenti, comprendendo in questa anche le iniziative progettuali sulle quali sono state autorizzate prosecuzioni da parte delle competenti Amministrazioni territoriali, ovvero autorizzate nuove iniziative.

3.    Ai fini della trasparenza, il D.S., ove insistano utilizzazioni di docenti per prosecuzioni di attività progettuali, ovvero nuove iniziative sulle quali, con delibere del collegio dei docenti, è stato già esplicitato il nominativo del docente - ovvero la classe di concorso - (e quindi l'autorizzazione è connessa al nominativo o alla specifica classe di concorso), nel comunicare le iniziative, così come previsto nel precedente comma 2, segnala, oltre all'attività progettuale, anche il nominativo del docente - ovvero la classe di concorso di pertinenza.

4.  Tra le iniziative progettuali di cui ai precedenti commi, rientrano:

a)  progetti approvati dall'Amministrazione scolastica territorialmente competente;

b)  progetti deliberati dal C.D. ed inerenti alle classi di concorso - ovvero ai posti che presentino situazioni di esubero di fatto;

c)  tutti gli altri progetti connessi e/o inseriti nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.       

Criteri generali per l'impiego delle risorse 

Le risorse del Fondo d'Istituto saranno utilizzate per il 25% a favore del personale ATA, per il 75% a favore del personale docente. In ogni caso saranno finanziati i progetti didattici inclusi nel P.Q.F. e quelli che, mirati al miglioramento della offerta formativa e della qualità del servizio scolastico, si presenteranno nel corso dell'anno scolastico. 

Art. 3

Misura dei compensi per i collaboratori del dirigente scolastico 

La remunerazione dei docenti della cui collaborazione il dirigente intenderà avvalersi è stabilita in una somma pari al compenso per n° 25 ore di attività non di insegnamento nell'importo previsto per ogni ora dal CCNL del 26/5/99.

Il numero dei docenti collaboratori è stabilito in tre unità, stante la tipologia dell'istituzione peraltro dislocata in tre plessi. 

Art. 4

Individuazione delle risorse professionali da impiegare sui progetti 

1.  Sulla base delle comunicazioni del D.S. di cui al precedente comma 2, art. 1, i docenti interessati, entro cinque giorni, dichiarano la propria disponibilità relativa alla/e iniziativa/e progettuale/i.

2.  Premesso che di norma risulta già individuato il nominativo del docente, con riferimento alle iniziative progettuali approvate dall'Amministrazione territorialmente competente, anche in continuazione rispetto all'anno precedente, per quanto attiene, invece, all'assegnazione dei docenti relativamente alle iniziative progettuali di cui alle lettere b) e c), comma 4 del precedente articolo, qualora le disponibilità accertate siano in numero inferiore rispetto al personale interessato, si procederà sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità.

a) continuità/rotazione;

b)  non cumulabilità;

c) requisiti professionali dichiarati e accertati o accertabili, approvati dal Collegio dei docenti.

Sul punto b) la deroga deve essere espressa ed autorizzata da Collegio dei Docenti 

Art.5

11.   Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla scuola dell'infanzia, in quanto la normativa vigente non lo prevede.

2.   Peri 'attribuzione delle supplenze si seguono i seguenti criteri in ordine di priorità:

a) insegnanti della stessa materia;

b) insegnanti dello stesso ambito disciplinare; (Scuola Elementare)

c) insegnanti della stessa classe.

4.  Non sono consentite, in ogni caso, modificazioni orarie rispetto agli impegni di docenza settimanalmente prestabiliti né, per quanto attiene alla scuola elementare, l'utilizzo di docenti impegnati su progetti, previsti dal Collegio dei docenti, finalizzati al recupero o all'ampliamento dell'offerta formativa, a meno che la supplenza non si sommi all'attività progettuale predetta. 

Art. 6

Assegnazione dei docenti ai plessi ed alle sezioni staccate, di cui all'art. 6, comma 3, lettera h),

CCNL '99 

1.  Premesso che vengono preliminarmente soddisfatte la opzioni e le esigenze espresse dagli insegnanti, qualora non sia possibile accogliere tutte le richieste, i docenti verranno assegnati ai lessi seguendo i sotto elencati criteri in ordine di priorità:

a) continuità didattica di plesso;

b) graduatoria d'istituto.

2.  Per quanto attiene al personale ATA, si rinvia alla specifica contrattazione. 

Art. 7

Durata del contratto 

Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione. 

Art. 8

Norme di tutela 

Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai Contratti Nazionali ed ai Contratti Provinciali preesistenti.

 

 

LA PARTE SINDACALE

  

 

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE

A.T.A. ALLE SUCCURSALI, ALLE SEZIONI STACCATE, NEI PLESSI E NEI TURNI

SERALI.

Articoli 

Campo di applicazione, decorrenza e durata 

Il  presente contratto integrativo è stipulato fra il Dirigente scolastico, le RSU e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CISL e Uil del comparto Scuola.

Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto integrativo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.

Il            presente contratto integrativo si applica a tutto il personale ATA in servizio nella scuola e conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia.

Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni legislative e/o contrattuali.

 

la RSU e i rappresentanti sindacali

Art. 2

 

Procedure di raffreddamento conciliazione ed interpretazione autentica 

In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto integrativo, le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1, s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede dell'Ufficio Scolastico territoriale competente.

Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenente una sintetica descrizione dei fatti.

Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro 30 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2. 

Art. 3 

Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi di una stessa istituzione scolastica 

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 52 comma 10 del CCNI Scuola del 31/8/99, entro il 20 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il Dirigente scolastico comunica per iscritto alla RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale corrispondenti alla Tabella C del CCNL scuola del 26/5/99 da assegnare alle succursali, sezioni staccate e, comunque, ai diversi plessi dell'istituto.

Il personale ATA viene assegnato a succursali, sezioni staccate e plessi innanzitutto provando a verificare la disponibilità dei singoli dipendenti.

Qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanto descritto al precedente comma 2, il personale ATA viene assegnato a succursali, sezioni staccate e plessi applicando i seguenti principi:

E maggiore anzianità servizio;

E mantenimento della continuità nella sede occupata nell'a.s. 2000/01;

E       disponibilità del personale stesso a svolgere funzioni aggiuntive da attivarsi nelle sedi in argomento per l'a.s. 2001/2002.

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1.   Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla scuola dell'infanzia, in quanto la normativa vigente non lo prevede.

2.   Per i 'attribuzione delle supplenze si seguono i seguenti criteri in ordine di priorità:

a) insegnanti della stessa materia;

b) insegnanti dello stesso ambito disciplinare; (Scuola Elementare)

c) insegnanti della stessa classe.

4.  Non sono consentite, in ogni caso, modificazioni orarie rispetto agli impegni di docenza settimanalmente prestabiliti né, per quanto attiene alla scuola elementare, l'utilizzo di docenti impegnati su progetti, previsti dal Collegio dei docenti, finalizzati al recupero o all'ampliamento dell'offerta formativa, a meno che la supplenza non si sommi all'attività progettuale predetta. 

Art. 6

Assegnazione dei docenti ai plessi ed alle sezioni staccate, di cui all'art. 6, comma 3, lettera h),

CCNL '99 

1.  Premesso che vengono preliminarmente soddisfatte la opzioni e le esigenze espresse dagli insegnanti, qualora non sia possibile accogliere tutte le richieste, i docenti verranno assegnati ai lessi seguendo i sotto elencati criteri in ordine di priorità:

a) continuità didattica di plesso;

b) graduatoria d'istituto.

2.  Per quanto attiene al personale ATA, si rinvia alla specifica contrattazione.

 

Art. 7

Durata del contratto 

Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione. 

Art. 8

Norme di tutela 

Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai Contratti Nazionali ed ai Contratti Provinciali preesistenti.

 LA PARTE SINDACALE

 

 

 

 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ATTUAZIONE

DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. i

Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto integrativo è sottoscritto tra il Dirigente scolastico, le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali CISL e UIL sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 26/5/99, comma 3. Lette.).

2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto integrativo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.

3. Il presente contratto integrativo conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo.

4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

5. Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo dal D. Lgs. 626/94, dal D.Lgs 242/96, dal D,.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dal CCNQ 7/5/96 e dai CCNL scuola 4/8/95, 26/5/99 e CCM 31/8/99.

6. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art. 2

Procedure di raffreddamento, conciliazione - ed interpretazione autentica 

1. In caso di controversia sull' interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti di cui al precedente articoLi, comma 1, s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso l'Ufficio Scolastico Territoriale.

2. Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

3. Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Art. 3

Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

2. Ad essi sono equiparati gli allievi delle istituzioni nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

3 Sono, altresì, da comprendere anche gli studenti presenti a scuola in orario extracurricolari per iniziative complementari ivi realizzate.

4. Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

Art. 4

Obblighi del Dirigente scolastico in materia di sicurezza 

Il         Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

 adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali, ecc.;

 valutazione dei rischi esistenti;

 elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;

 designazione del personale incaricato di attuazione delle misura;

 attuazione di interventi di formazione rivolti a favore degli allievi e del personale scolastico, da organizzare compatibilmente con ogni altra attività.

Art. 5

Il servizio di prevenzione e protezione

                     1.              Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il               servizio                   di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del               rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti secondo le dimensioni della scuola.

                     2.              I lavoratori designati (docenti o ATA) devono essere in numero sufficiente, possedere le               capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non                       possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 6

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

                     1.              Qualora il numero dei dipendenti della scuola (esclusi gli allievi) non sia superiore a 200

unità, la funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere svolta personalmente dal Dirigente scolastico che, in tal caso, deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di sedici ore.

2.       I contenuti minimi del corso, stabiliti dal D.I. lavoro/sanità 16/1/97, sono: il quadro

3.       normativo sulla sicurezza, responsabilità penale e civile; gli organi di vigilanza; la tutela assicurativa e il registro degli infortuni; i rapporti con il rappresentante per la sicurezza; la valutazione dei rischi; i principali rischi e le misure di tutela; la prevenzione incendi; la prevenzione sanitaria; la formazione dei lavoratori.

3.         Ove il Dirigente scolastico non intenda assolvere direttamente la funzione, ovvero non possa, perché la scuola ha un numero di dipendenti superiori a 200, designa previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, il responsabile che deve possedere attitudini e capacità adeguate. Il responsabile del servizio di prevenzione o protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:

                     a)              personale interno all'unità scolastica, provvisto di idonea capacità adeguatamente

                                      comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti a tal fine disponibile;

b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate e che si dichiari a tal fine disponibile;

c)       personale interno all'unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.

4.  Non è possibile designare persone esterne alla scuola quali addetti al servizio di prevenzione e protezi6ne.

5.  E' possibile, mediante convenzione con altre scuole, affiancare al personale interno alla scuola un esperto esterno.

Art. 7

Documento di valutazione dei rischi 

Il       documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente scolastico.

Art. 8

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

 

1.  Il Dirigente scolastico direttamente, o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dai rischi, alla quale partecipano: lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente. Ove previsto, il rappresentante per la sicurezza.

2.  Nel corso della riunione, il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti: il documento sulla sicurezza; 1' idoneità dei mezzi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3.  La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere sostanzialmente consultivo.

4.  Il Dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale, che deve essere redatto alla fine di ogni riunione. 

Art. 9

Rapporti con gli enti locali 

1.  Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'ente locale richiesta formale di adempimento.

2. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza, dei quali va informato tempestivamente l'ente locale. 

Art. 10

Attività di formazione e informazione 

1.  Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti, e, ove necessario, degli alunni.

2.1            contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97, enunciati al comma 2 del precedente art. 5. 

Art. il

Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

 

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1. E' applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico -

9            fisico - biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D Lgs 15/8/71, n. 277, S.M. interno

26/8/82; DPR 12/1/98 n. 37; D.M. interno 10/3/98; D.M. interno 4/5/98; CM. Interno 5/5/98, n. 9.

  

Art. 12

Rappresentante dei lavori per la sicurezza

1.            Nell'unità scolastica vengono eletti o designati nell'ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di rappresentante se l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti se ha da 201 a 1000 dipendenti.

2.            Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs 626/94, la parti stabiliscono quanto segue:

A)        il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente scolastico le

visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tale visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi

incaricato;

B) laddove il D.Lgs 626/94 prevede l'obbligo da parte del Dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da

garantire la sua effettiva tempestività; pertanto il Dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede l'intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In occasione della consultazione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questi conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato il merito

all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D. Lgs 626/94;

C) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché

quelle inerenti alle sostanze  e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di

vigilanza;

D) il Dirigente scolastico, su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta. Il rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

E) il responsabile dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione scientifica prevista dall'art. 19, comma 1. lett, g) del D.Lgs 626/94. La formazione del rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 626/94 e dal DI lavoro/sanità del 16/1/97, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in presenza di particolari esigenze.

F) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa

e

dello svolgimento dalla propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

 

G) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 dei D. Lgs 626/94, il rappresentante per la sicurezza., oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue. Per l'espletamento e degli adempimenti previsti dai punti B); C); D); G); I); L); dell'art. 19 del D.Lgs 626/94, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro. 

Art. 13

Controversie 

In merito a controversie che dovessero sorgere sull' applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 20 del D.Lgs 626/94. E' fatta salva la via giurisdizionale.

 

Art. 14Durata del contratto 

Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione.

Art. 15

Norme di tutela

Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai Contratti Nazionali ed ai Contratti Provinciali preesistenti.

                                               

 

LA PARTE SINDACALE

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
                    

POF

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Aggiornato il: 10 marzo 2002