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Viene
qui di seguito pubblicato uno stralcio del contratto integrativo d’istituto
firmato dalle RSU, dai rappresentanti sindacali firmatari del contratto
nazionale e
dal dirigente scolastico. ISTITUTO COMPRENSIVO “A. BRUNO” BIANCAVILLAViale
dei Fiori 95033 BIANCAVILlA ( Tel
095-985310 Fax 095 985456) C.
F. 80014040879 E mail. ctmm098 00c@istruzione.it - web.quipo.it/icbrunobiancavilla Prot.
no. Biancavilla
li, 15.01.2002 CONTRATTO
INTEGRATIVO D'ISTITUTO MODALITA'
DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO DI
LAVORO AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA: (lett.
b), comma 3, art. 6, CCNL 1999 Criteri
riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate ed ai plessi: lett.
h, comma 3, art. 6 CCNL 1999 L'anno
duemiladue, il mese di gennaio, il giorno quindici in Biancavilla, presso la
presidenza dell'Istituto Comprensivo "A. Bruno", in sede di
contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica. VISTO
il D.L.vo 03.02.1993, n° 29 e successive modifiche ed
integrazioni; VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n° 80 e successive
modifiche ed integrazioni; VISTO il CCNL 1995 per le parti non modificate e
non integrate e quindi vigenti; VISTO
il CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del personale del comparto
"scuola"; in particolare, gli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9 e19 del
suddetto contratto, dal cui combinato disposto si rilevano le regole per la
trattativa integrativa, in materia di "CRITERI" di attuazione delle
norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali a livello di singola
istituzione scolastica; VISTO
l'art. 3 del D.P.R.n° 394/88; VISTA la legge n. 300/1970
"Statuto dei lavoratori"; VISTO il Piano dell'Offerta Formativa; TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, GLI ELETTI NELLE RSU E LE OO.SS SINDACALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO: Rilevazioni
delle disponibilità 1.
Il D.S. rileva l'insieme delle disponibilità derivanti da tutte le
iniziative progettuali. 2.
Il D.S., una volta rilevate le disponibilità di cui al comma
precedente, le comunica formalmente, con apposita circolare, a tutti i
docenti, comprendendo in questa anche le iniziative progettuali sulle quali
sono state autorizzate prosecuzioni da parte delle competenti Amministrazioni
territoriali, ovvero autorizzate nuove iniziative. 3.
Ai fini della trasparenza, il D.S., ove insistano utilizzazioni di
docenti per prosecuzioni di attività progettuali, ovvero nuove iniziative
sulle quali, con delibere del collegio dei docenti, è stato già esplicitato
il nominativo del docente - ovvero la classe di concorso - (e quindi
l'autorizzazione è connessa al nominativo o alla specifica classe di
concorso), nel comunicare le iniziative, così come previsto nel precedente
comma 2, segnala, oltre all'attività progettuale, anche il nominativo del
docente - ovvero la classe di concorso di pertinenza. 4.
Tra le iniziative progettuali di cui ai precedenti commi, rientrano: a)
progetti approvati dall'Amministrazione scolastica territorialmente
competente; b)
progetti deliberati dal C.D. ed inerenti alle classi di concorso -
ovvero ai posti che presentino situazioni di esubero di fatto; c)
tutti gli altri progetti connessi e/o inseriti nell'ambito del Piano
dell'Offerta Formativa.
Criteri
generali per l'impiego delle risorse Le
risorse del Fondo d'Istituto saranno utilizzate per il 25% a favore del
personale ATA, per il 75% a favore del personale docente. In ogni caso saranno
finanziati i progetti didattici inclusi nel P.Q.F. e quelli che, mirati al
miglioramento della offerta formativa e della qualità del servizio
scolastico, si presenteranno nel corso dell'anno scolastico. Art.
3 Misura
dei compensi per i collaboratori del dirigente scolastico La
remunerazione dei docenti della cui collaborazione il dirigente intenderà
avvalersi è stabilita in una somma pari al compenso per n° 25 ore
di attività non di insegnamento nell'importo previsto per ogni ora dal CCNL
del 26/5/99. Il
numero dei docenti collaboratori è stabilito in tre unità, stante la
tipologia dell'istituzione peraltro dislocata in tre plessi. Art.
4 Individuazione
delle risorse professionali da impiegare sui progetti 1.
Sulla base delle comunicazioni del D.S. di cui al precedente comma 2,
art. 1, i docenti interessati, entro cinque giorni, dichiarano la propria
disponibilità relativa alla/e iniziativa/e progettuale/i. 2.
Premesso che di norma risulta già individuato il nominativo del
docente, con riferimento alle iniziative progettuali approvate
dall'Amministrazione territorialmente competente, anche in continuazione
rispetto all'anno precedente, per quanto attiene, invece, all'assegnazione dei
docenti relativamente alle iniziative progettuali di cui alle lettere b) e c),
comma 4 del precedente articolo, qualora le disponibilità accertate siano in
numero inferiore rispetto al personale interessato, si procederà sulla base
dei seguenti criteri in ordine di priorità. a)
continuità/rotazione; b)
non cumulabilità; c)
requisiti professionali dichiarati e accertati o accertabili, approvati
dal Collegio dei docenti. Sul
punto b) la deroga deve essere espressa ed autorizzata da Collegio dei Docenti Art.5 11.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla
scuola dell'infanzia, in quanto la normativa vigente non lo prevede. 2.
Peri 'attribuzione delle supplenze si seguono i seguenti criteri in
ordine di priorità: a)
insegnanti della stessa materia; b)
insegnanti dello stesso ambito disciplinare; (Scuola Elementare) c)
insegnanti della stessa classe. 4.
Non sono consentite, in ogni caso, modificazioni orarie rispetto agli
impegni di docenza settimanalmente prestabiliti né, per quanto attiene alla
scuola elementare, l'utilizzo di docenti impegnati su progetti, previsti dal
Collegio dei docenti, finalizzati al recupero o all'ampliamento dell'offerta
formativa, a meno che la supplenza non si sommi all'attività progettuale
predetta. Art.
6 Assegnazione
dei docenti ai plessi ed alle sezioni staccate, di cui all'art. 6, comma 3,
lettera h), CCNL
'99 1.
Premesso che vengono preliminarmente soddisfatte la opzioni e le
esigenze espresse dagli insegnanti, qualora non sia possibile accogliere tutte
le richieste, i docenti verranno assegnati ai lessi seguendo i sotto elencati
criteri in ordine di priorità: a)
continuità didattica di plesso; b)
graduatoria d'istituto. 2.
Per quanto attiene al personale ATA, si rinvia alla specifica
contrattazione. Art.
7 Durata
del contratto Il
presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione. Art.
8 Norme
di tutela Per
le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai Contratti
Nazionali ed ai Contratti Provinciali preesistenti. LA
PARTE SINDACALE CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALEA.T.A.
ALLE SUCCURSALI, ALLE SEZIONI STACCATE, NEI PLESSI E NEI TURNI SERALI. Articoli Campo
di applicazione, decorrenza e durata Il
presente contratto integrativo è stipulato fra il Dirigente
scolastico, le RSU e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CISL e
Uil del comparto Scuola. Gli
effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto
stabilito nel presente contratto integrativo s'intenderà tacitamente abrogato
da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali
gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente
incompatibili. Il
presente contratto integrativo si applica a tutto il personale ATA in
servizio nella scuola e conserva validità fino alla sottoscrizione di un
successivo accordo in materia. Resta
comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni legislative e/o
contrattuali. la
RSU e i rappresentanti sindacali Art.
2 Procedure
di raffreddamento conciliazione ed interpretazione autentica In
caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente
contratto integrativo, le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1,
s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2
presso la sede dell'Ufficio Scolastico territoriale competente. Allo
scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in
forma scritta e deve contenente una sintetica descrizione dei fatti. Le
parti non intraprendono iniziative unilaterali entro 30 giorni dalla
trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2. Art.
3 Criteri
di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi di una stessa istituzione
scolastica Nell'ambito
di quanto previsto dall'art. 52 comma 10 del CCNI Scuola del 31/8/99, entro il
20 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi, il Dirigente scolastico comunica per iscritto alla
RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale
corrispondenti alla Tabella C del CCNL scuola del 26/5/99 da assegnare
alle succursali, sezioni staccate e, comunque, ai diversi plessi
dell'istituto. Il
personale ATA viene assegnato a succursali, sezioni staccate e plessi
innanzitutto provando a verificare la disponibilità dei singoli dipendenti. Qualora
non sia oggettivamente possibile applicare quanto descritto al precedente
comma 2, il personale ATA viene assegnato a succursali, sezioni staccate e
plessi applicando i seguenti principi: E
maggiore anzianità servizio; E
mantenimento della continuità nella sede occupata nell'a.s. 2000/01; E
disponibilità del personale stesso a svolgere funzioni aggiuntive da
attivarsi nelle sedi in argomento per l'a.s. 2001/2002. 9 1.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla
scuola dell'infanzia, in quanto la normativa vigente non lo prevede. 2.
Per i 'attribuzione delle supplenze si seguono i seguenti criteri in
ordine di priorità: a)
insegnanti della stessa materia; b)
insegnanti dello stesso ambito disciplinare; (Scuola Elementare) c)
insegnanti della stessa classe. 4.
Non sono consentite, in ogni caso, modificazioni orarie rispetto agli
impegni di docenza settimanalmente prestabiliti né, per quanto attiene alla
scuola elementare, l'utilizzo di docenti impegnati su progetti, previsti dal
Collegio dei docenti, finalizzati al recupero o all'ampliamento dell'offerta
formativa, a meno che la supplenza non si sommi all'attività progettuale
predetta. Art.
6 Assegnazione
dei docenti ai plessi ed alle sezioni staccate, di cui all'art. 6, comma 3,
lettera h), CCNL
'99 1.
Premesso che vengono preliminarmente soddisfatte la opzioni e le
esigenze espresse dagli insegnanti, qualora non sia possibile accogliere tutte
le richieste, i docenti verranno assegnati ai lessi seguendo i sotto elencati
criteri in ordine di priorità: a)
continuità didattica di plesso; b)
graduatoria d'istituto. 2.
Per quanto attiene al personale ATA, si rinvia alla specifica
contrattazione. Art.
7 Durata
del contratto Il
presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione. Art. 8 Norme
di tutela Per
le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai Contratti
Nazionali ed ai Contratti Provinciali preesistenti. LA
PARTE SINDACALE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ATTUAZIONEDELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
Art.
i Campo
di applicazione, decorrenza e durata 1.
Il presente contratto integrativo è sottoscritto tra il Dirigente
scolastico, le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali CISL e UIL sulla base di
quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 26/5/99, comma 3. Lette.). 2.
Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che
quanto stabilito nel presente contratto integrativo s'intenderà tacitamente
abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali
gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente
incompatibili. 3.
Il presente contratto integrativo conserva validità fino alla
sottoscrizione di un successivo accordo. 4.
Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a
seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. 5.
Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro
i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in
particolar modo dal D. Lgs. 626/94, dal D.Lgs 242/96, dal D,.M. 292/96, dal
D.M. 382/98, dal CCNQ 7/5/96 e dai CCNL scuola 4/8/95, 26/5/99 e
CCM 31/8/99. 6. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. Art.
2 Procedure
di raffreddamento, conciliazione - ed interpretazione autentica 1.
In caso di controversia sull' interpretazione e/o sull'applicazione del
presente contratto, le parti di cui al precedente articoLi, comma 1,
s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2
presso l'Ufficio Scolastico Territoriale. 2.
Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere
formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti. 3. Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2. Art.
3 Soggetti
tutelati 1.
I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica
prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. 2.
Ad essi sono equiparati gli allievi delle istituzioni nelle quali i
programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza
e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese
le apparecchiature fornite di videoterminali. 3 Sono, altresì, da comprendere anche gli studenti presenti a scuola in orario extracurricolari per iniziative complementari ivi realizzate. 4. Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica. Art.
4 Obblighi
del Dirigente scolastico in materia di sicurezza Il
Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai
sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza: adozione
di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali,
apparecchiature, video terminali, ecc.; valutazione
dei rischi esistenti; elaborazione
di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione
seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di
successivi miglioramenti; designazione
del personale incaricato di attuazione delle misura; attuazione
di interventi di formazione rivolti a favore degli allievi e del personale
scolastico, da organizzare compatibilmente con ogni altra attività. Art.
5 Il
servizio di prevenzione e protezione
1.
Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di
lavoro, deve organizzare il
servizio
di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa
consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra
i dipendenti secondo le dimensioni della scuola.
2.
I lavoratori designati (docenti o ATA) devono essere in numero
sufficiente, possedere le
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti assegnati. Essi non
possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta
nell'espletamento del loro incarico. Art.
6 Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
1.
Qualora il numero dei dipendenti della scuola (esclusi gli allievi) non
sia superiore a 200 unità,
la funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi può essere svolta personalmente dal Dirigente scolastico che, in tal
caso, deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di
sedici ore. 2.
I contenuti minimi del corso, stabiliti dal D.I. lavoro/sanità
16/1/97, sono: il quadro 3.
normativo sulla sicurezza, responsabilità penale e civile; gli organi
di vigilanza; la tutela assicurativa e il registro degli infortuni; i rapporti
con il rappresentante per la sicurezza; la valutazione dei rischi; i
principali rischi e le misure di tutela; la prevenzione incendi; la
prevenzione sanitaria; la formazione dei lavoratori. 3.
Ove il Dirigente scolastico non intenda assolvere direttamente la
funzione, ovvero non possa, perché la scuola ha un numero di dipendenti
superiori a 200, designa previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza, il responsabile che deve possedere attitudini e capacità adeguate.
Il responsabile del servizio di prevenzione o protezione può essere
individuato tra le seguenti categorie:
a)
personale interno all'unità scolastica, provvisto di idonea capacità
adeguatamente
comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti a tal fine
disponibile; b)
personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e
capacità adeguate e che si dichiari a tal fine disponibile; c)
personale interno all'unità scolastica in possesso di specifici
requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una
pluralità di istituti. 4.
Non è possibile designare persone esterne alla scuola quali addetti al
servizio di prevenzione e protezi6ne. 5.
E' possibile, mediante convenzione con altre scuole, affiancare al
personale interno alla scuola un esperto esterno. Art.
7 Documento
di valutazione dei rischi Il
documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente
scolastico. Art.
8 Riunione
periodica di prevenzione e protezione dai rischi 1.
Il Dirigente scolastico direttamente, o tramite il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una
riunione di prevenzione e protezione dai rischi, alla quale partecipano: lo
stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede; il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente. Ove previsto,
il rappresentante per la sicurezza. 2.
Nel corso della riunione, il Dirigente scolastico sottopone all'esame
dei partecipanti: il documento sulla sicurezza; 1' idoneità dei mezzi di
protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 3.
La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere sostanzialmente
consultivo. 4.
Il Dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte i
suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità
di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale,
che deve essere redatto alla fine di ogni riunione. Art.
9 Rapporti
con gli enti locali 1.
Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'ente
locale richiesta formale di adempimento. 2.
In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente scolastico adotta
i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza, dei quali va
informato tempestivamente l'ente locale. Art.
10 Attività
di formazione e informazione 1.
Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività
di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti, e, ove necessario,
degli alunni. 2.1
contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I.
lavoro/sanità del 16/1/97, enunciati al comma 2 del precedente art. 5. Art.
il Prevenzione
incendi e protezione contro rischi particolari 21 1.
E' applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla
protezione da agenti chimico - 9
fisico - biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D Lgs
15/8/71, n. 277, S.M. interno 26/8/82;
DPR 12/1/98 n. 37; D.M. interno 10/3/98; D.M. interno 4/5/98; CM.
Interno 5/5/98, n. 9. Art.
12 Rappresentante
dei lavori per la sicurezza 1.
Nell'unità scolastica vengono eletti o designati nell'ambito delle RSU
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di
rappresentante se l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti e 3
rappresentanti se ha da 201 a 1000 dipendenti. 2.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs 626/94, la parti
stabiliscono quanto segue: A)
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso
ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala
preventivamente al Dirigente scolastico le visite
che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tale visite possono svolgersi
congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da
questi incaricato; B)
laddove il D.Lgs 626/94 prevede l'obbligo da parte del Dirigente
scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la
consultazione si deve svolgere in modo da garantire
la sua effettiva tempestività; pertanto il Dirigente scolastico consulta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i
quali la disciplina legislativa prevede l'intervento consultivo del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In occasione della
consultazione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà
di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La
consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti,
devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. Questi conferma l'avvenuta consultazione
apponendo la propria firma sul verbale. Inoltre, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile
e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei
rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'istituzione scolastica; è altresì consultato il merito all'organizzazione
della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D. Lgs 626/94; C)
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di
ricevere le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei
rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle
inerenti alle sostanze e ai
preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del
lavoro e agli ambienti di lavoro, all'idoneità degli edifici, agli infortuni
e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai
servizi di vigilanza; D)
il Dirigente scolastico, su istanza del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la
documentazione richiesta. Il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione
ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione; E)
il responsabile dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla
formazione scientifica prevista dall'art. 19, comma 1. lett, g) del D.Lgs
626/94. La formazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore. I
contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 626/94 e dal DI
lavoro/sanità del 16/1/97, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi
in presenza di particolari esigenze. F)
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa e dello
svolgimento dalla propria attività e nei suoi confronti si applicano le
tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali; G)
per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 dei D. Lgs 626/94, il
rappresentante per la sicurezza., oltre ai permessi già previsti per le
rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore
annue. Per l'espletamento e degli adempimenti previsti dai punti B); C); D);
G); I); L); dell'art. 19 del D.Lgs 626/94, il predetto monte ore e l'attività
sono considerati tempo di lavoro. Art.
13 Controversie In
merito a controversie che dovessero sorgere sull' applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti
legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è
svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 20 del D.Lgs
626/94. E' fatta salva la via giurisdizionale. Art.
14Durata del contratto Il
presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione. Art.
15 Norme di tutela Per
le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai Contratti
Nazionali ed ai Contratti Provinciali preesistenti.
LA
PARTE SINDACALE IL
DIRIGENTE SCOLASTICO |
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contenente domande o commenti su questo sito Web.
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