Statuto
dell'Associazione Culturale "SATURA"

Centro per la promozione
e la diffusione delle Arti

- Art.1 - COSTITUZIONE:
    
E'  costituita in Genova, con sede in piazza Stella l'Associazione Culturale "SATURA", Centro per la promozione e la diffusione delle Arti.
     L'Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.
- Art.2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE:
     Promuovere ed organizzare nella propria sede o in    luoghi pubblici  o privati in Italia o all'estero attività a carattere culturale nel campo dell'arte, della letteratura, fotografia, del teatro, del cinema, della musica ed in ogni altro campo artistico.
     L'Associazione potrà promuovere ed organizzare Mostre, convegni, stages, dibattiti, corsi didattici, intraprendere iniziative editoriali, teatrali, discografiche, multimediali ed ogni altra attività che possa concretizzarne gli scopi.
     Potrà altresì partecipare come Associazione Culturale a fiere mostre mercato, collaborare con Enti, Istituzioni, Associazioni pubbliche e private italiane e straniere.
     Contribuire alla valorizzazione culturale del Centro storico genovese. 
- Art.3 - CATEGORIA DEI SOCI:
     Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone lo spirito e le finalità ne accettino lo statuto integralmente.

     I soci dell'Associazione si dividono in:
          a) Soci Promotori
          b) Soci Fondatori
          c) Soci Ordinari e Sostenitori
          d) Soci Benemeriti
          e) Soci Onorari

     - SOCI PROMOTORI sono coloro che hanno promosso ed hanno sottoscritto l'atto costitutivo; essi ne sono membri di diritto a vita, salvo recesso o dimissioni e di diritto fanno parte dei Consigli Direttivi.
     In caso di dimissioni o morte di uno dei soci promotori i superstiti provvederanno a nominare il sostituto, cui compete lo status di socio promotore.

     - SOCI FONDATORI
sono coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione, ne sostengono lo sviluppo e costituiscono, per il primo esercizio sociale ed insieme ai soci promotori, il Consiglio Direttivo.
     - SOCI ORDINARI
sono coloro che in veste di persona fisica, presentati da un socio, inoltrano domanda di poter far parte dell'ASSociazione accettando integralmente lo Statuto.
     Il Consiglio Direttivo delibererà in merito, con votazione segreta, all'ammissione dei soci ordinari con maggioranza semplice al sensi dell’art . 9 del presente Statuto, su proposta del Collegio dei Probiviri.

     - SOCI SOSTENITORI sono coloro che hanno versato una quota superiore nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.
     - SOCI BENEMERITI
sono coloro che, riconosciuti tali con delibera del Consiglio Direttivo, contribuiscano in tutti i campi a raggiungere e garantire il conseguimento degli scopi sociali, nonchè tutti coloro che con elargizioni o contribuii a fondo perduto concorrano a garantire materialmente la vita e l'attività dell'Associazione.
     - SOCI ONORARI sono coloro ai quali l'Associazione per delibera del Consiglio Direttivo riconosce particolari meriti.
- Art.4 - QUOTE SOCIALI:
     I Soci Promotori, i Fondatori, gli ordinari ed i Sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota associativa da versarsi annualmente in un'unica soluzione secondo gli importi e le modalità deliberati dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno solare.
    
La quota sociale dovrà essere versata entro il mese di febbraio di ogni anno.
    
Qualora entro la data del 30 settembre di ogni anno il socio non abbia dato le proprie dimissioni per iscritto egli si intende confermato per l'anno successivo.
- Art.5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:
    
Sono Organi dell'Associazione:
          - L'Assemblea dei Soci
          - Il Consiglio Direttivo
          - Il Presidente
          - Il Vice Presidente

         
- I Revisori dei Conti
          - Il Collegio dei probiviri

- Art. 6 - ASSEMBLEA:
     L'Assemblea è composta dai soci in regola con il versamento della quota associativa: essa può essere Ordinaria o Straordinaria.
     Il diritto di voto spetta ai soci Promotori, Fondatori, Ordinari e Sostenitori.
     E'  facoltà di ogni socio, avente diritto di voto, di farsi rappresentare da altro socio, avente diritto di voto, mediante delega scritta.
     Il socio non può presentare più di due deleghe.
     L'Assemblea Ordinaria convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
     Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione sono prese con l'intervento di almeno metà dei soci aventi diritto di voto ed a maggioranza dei presenti.
     In seconda convocazione le deliberazioni da prendere sono valide qualunque sia il numero dei presenti e vengono approvate a maggioranza dei presenti.

     L'Assemblea Straordinaria,
convocata dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo più uno dei soci aventi diritto di voto.
     Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

     L'avviso di convocazione sia per l'Ordinaria che per la Straordinaria recante l'ordine del Giorno deve  essere spedito almeno otto giorni liberi prima della data di riunione.
 - Art.7 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA:
     In sede ordinaria l'Assemblea:
          a) Approva il Bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.
          b) Nomina il Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Promotori, che di diritto ne fanno parte.
          c) Nomina i componenti il Collegio di Provibiri composto di tre membri che durano in carica come il Consiglio Direttivo.
          d) Delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo,dal Revisore dei Conti e su tutte le eventuali questioni poste dall'Assemblea dei Soci.

          e) Nomina il Revisore dei conti che dura in carica come il Consiglio Direttivo.
     In sede Straordinaria l'Assemblea:
          a) Delibera eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo (STATUTO) purchè tali modifiche siano poste all'Ordine del Giorno.
          b) Delibera su tutti gli argomenti contemplati dal Codice Civile per le Assemblee Straordinarie.
- Art.8 - CONSIGLIO DIRETTIVO:

     Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. Esso è costituito all'atto della costituzione del l’Associazione e per il primo mandato triennale dai Soci Promotori, che di diritto ne fanno parte a vita e dai Soci Fondatori eletti a maggioranza semplice.

     I membri del Consiglio Direttivo possono essere scelti tra i Soci Promotori, i Soci Fondatori, i Soci ordinari ed i Soci Sostenitori.

     Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri comprensivi dei Soci Promotori ed elegge al suo interno il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione che rimarranno in carica come il Consiglio che li ha eletti.
     Tutte le cariche sono rieleggibili.
- Art.9 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:
     Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e Straordinaria Amministrazione, ivi compreso quello di istituire sedi secondarie e Amministrative sia in Italia che all'estero.
    
Delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
     Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare tutti o in parte i suoi poteri a specifici comitati per compiti particolari che riferiranno direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo in carica.
     Nelle votazioni, in caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale sull'esito della votazione.
     In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente e in caso di assenza di questo ne farà le veci il Consigliere più anziano di età.
     Il componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive abbia disertato le riunioni senza giustificato motivo, decade automaticamente dal la carica ed a lui subentrerà il primo in graduatoria dei non eletti o in mancanza per cooptazione ; su designazione e delibera del Consiglio Direttivo, con ratifica della nomina da parte della prima Assemblea.
     Analogamente si procederà nel caso di dimissioni.
     Qualora il decaduto, dimissionario, o dimissionato, ricopra la carica di Presidente e/o di Vice Presidente,il Consiglio, una volta ricompletato, provvederà alla nomina del Presidente o Vice Presidente secondo gli articoli 3-8-9 del presente Statuto.

- Art.10 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE:

     Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente hanno la rappresentanza dell'Associazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.
- Art.11 - PROBIVIRI:

     Il numero dei Probiviri è fissato in numero di tre eletti dall'Assemblea.
     E' compito dei Probiviri:
          a) Prendere in esame le domande di ammissione soci.
          b) Prendere in esame l'eventuale radiazione di un socio che abbia compiuto azioni contrarie agli scopi statutari o la cui condotta  costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione o ne danneggino            l'immagine, o che sia moroso nel versamento delle quote associative.

- Art.12 - GRATUITA' DELLE CARICHE:
     Tutte le cariche sociali comprese quel le dei Revisori dei Conti sono gratuite.
- Art.13 - PATRIMONIO:
     Il patrimonio sociale può essere formato da beni immobili e mobili nonchè da valori di qualsivoglia natura che per acquisto, donazione, lascito o qualsiasi altro titolo appartengono all'Associazione.

     I beni concessi in uso all'Associazione con esplicita riserva di Proprietà da parte di  persone, enti o istituti restano di proprietà dei concedenti,indipendentemente dalla durata della concessione.

     Di questi beni si tiene apposito inventario,su registro a sensi di legge.
Il patrimonio del]'Associazione e costituito inoltre dalle quote sociali, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da proventi, straordinari derivanti da manifestazioni promosse direttamente e/o cui essa partecipi e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

- Art.14 - ESERCIZIO FINANZIARIO:
     L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
     Il primo esercizio ha inizio dal giorno della costituzione e termina il 31 dicembre dell'anno successivo.
     Il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo in carica viene verificato dal Revisore dei Conti nominato, per quanto di sua competenza e dovrà essere sottoposto dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
finanziario.
- Art.15 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE:

     L'Associazione ha termine nell'anno 2050.

- Art.16 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE:
     L'Assemblea Straordinaria potrà deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione e dovrà contestualmente nominare uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione dell'eventuale attivo netto residuo con l'obbligo però di devoluzione a Enti con scopi affini.

- Art.17 - CONTROVERSIE:
     In caso di controversie sull'applicazione del presente Statuto saranno nominati due arbitri, uno da ognuna delle due parti ed un terzo arbitro dai primi due i quali giudicheranno senza formalità di procedura.
     Qualora entro venti giorni dalla comunicazione di una delle due parti all'altra, per lettera raccomandata contenente l'oggetto della controversia e la designazione dell'arbitro di parte, l'altra parte non procedesse con la stessa forma alla designazione del proprio arbitro e quindi entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro alla scelta e designazione del terzo arbitro nominato dai primi due, alla nomina dell'arbitro o arbitri non designati provvederà d'ufficio il Presidente del Tribunale.
- Art.18 - TRIBUNALE COMPETENTE:

     il tribunale competente per ogni controversia è il Foro di Genova.

- Art.19 - VARIE:
     Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni relative a sensi del C.C.


           Firmato all'originale:

                    ANTONIO CROSA di VERGAGNI
                    MARCO MACCIO'
                    MARIO NAPOLI
                    MARCO ODINO
                    SERGIO PALLADINI
                    PIERLUIGI SCARRONE

                    ROSETTA GESSAGA - Notaro