Statuto |
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Art.1
- COSTITUZIONE: - Art.7 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA: In sede ordinaria l'Assemblea: a) Approva il Bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione. b) Nomina il Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Promotori, che di diritto ne fanno parte. c) Nomina i componenti il Collegio di Provibiri composto di tre membri che durano in carica come il Consiglio Direttivo. d) Delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo,dal Revisore dei Conti e su tutte le eventuali questioni poste dall'Assemblea dei Soci. e) Nomina il Revisore dei conti che dura in carica come il Consiglio Direttivo. In sede Straordinaria l'Assemblea: a) Delibera eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo (STATUTO) purchè tali modifiche siano poste all'Ordine del Giorno. b) Delibera su tutti gli argomenti contemplati dal Codice Civile per le Assemblee Straordinarie. - Art.8 - CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. Esso è costituito all'atto della costituzione del l’Associazione e per il primo mandato triennale dai Soci Promotori, che di diritto ne fanno parte a vita e dai Soci Fondatori eletti a maggioranza semplice. I membri del Consiglio Direttivo possono essere scelti tra i Soci Promotori, i Soci Fondatori, i Soci ordinari ed i Soci Sostenitori. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri comprensivi dei Soci Promotori ed elegge al suo interno il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione che rimarranno in carica come il Consiglio che li ha eletti. Tutte le cariche sono rieleggibili. - Art.9 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e Straordinaria Amministrazione, ivi compreso quello di istituire sedi secondarie e Amministrative sia in Italia che all'estero. Delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare tutti o in parte i suoi poteri a specifici comitati per compiti particolari che riferiranno direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo in carica. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale sull'esito della votazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente e in caso di assenza di questo ne farà le veci il Consigliere più anziano di età. Il componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive abbia disertato le riunioni senza giustificato motivo, decade automaticamente dal la carica ed a lui subentrerà il primo in graduatoria dei non eletti o in mancanza per cooptazione ; su designazione e delibera del Consiglio Direttivo, con ratifica della nomina da parte della prima Assemblea. Analogamente si procederà nel caso di dimissioni. Qualora il decaduto, dimissionario, o dimissionato, ricopra la carica di Presidente e/o di Vice Presidente,il Consiglio, una volta ricompletato, provvederà alla nomina del Presidente o Vice Presidente secondo gli articoli 3-8-9 del presente Statuto. - Art.10 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE: Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente hanno la rappresentanza dell'Associazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio. - Art.11 - PROBIVIRI: Il numero dei Probiviri è fissato in numero di tre eletti dall'Assemblea. E' compito dei Probiviri: a) Prendere in esame le domande di ammissione soci. b) Prendere in esame l'eventuale radiazione di un socio che abbia compiuto azioni contrarie agli scopi statutari o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione o ne danneggino l'immagine, o che sia moroso nel versamento delle quote associative. - Art.12 - GRATUITA' DELLE CARICHE: Tutte le cariche sociali comprese quel le dei Revisori dei Conti sono gratuite. - Art.13 - PATRIMONIO: Il patrimonio sociale può essere formato da beni immobili e mobili nonchè da valori di qualsivoglia natura che per acquisto, donazione, lascito o qualsiasi altro titolo appartengono all'Associazione. I beni concessi in uso all'Associazione con esplicita riserva di Proprietà da parte di persone, enti o istituti restano di proprietà dei concedenti,indipendentemente dalla durata della concessione. Di questi beni si tiene apposito inventario,su registro a sensi di legge. Il patrimonio del]'Associazione e costituito inoltre dalle quote sociali, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da proventi, straordinari derivanti da manifestazioni promosse direttamente e/o cui essa partecipi e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. - Art.14 - ESERCIZIO FINANZIARIO: L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio ha inizio dal giorno della costituzione e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo in carica viene verificato dal Revisore dei Conti nominato, per quanto di sua competenza e dovrà essere sottoposto dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. - Art.15 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE: L'Associazione ha termine nell'anno 2050. - Art.16 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE: L'Assemblea Straordinaria potrà deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione e dovrà contestualmente nominare uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione dell'eventuale attivo netto residuo con l'obbligo però di devoluzione a Enti con scopi affini. - Art.17 - CONTROVERSIE: In caso di controversie sull'applicazione del presente Statuto saranno nominati due arbitri, uno da ognuna delle due parti ed un terzo arbitro dai primi due i quali giudicheranno senza formalità di procedura. Qualora entro venti giorni dalla comunicazione di una delle due parti all'altra, per lettera raccomandata contenente l'oggetto della controversia e la designazione dell'arbitro di parte, l'altra parte non procedesse con la stessa forma alla designazione del proprio arbitro e quindi entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro alla scelta e designazione del terzo arbitro nominato dai primi due, alla nomina dell'arbitro o arbitri non designati provvederà d'ufficio il Presidente del Tribunale. - Art.18 - TRIBUNALE COMPETENTE: il tribunale competente per ogni controversia è il Foro di Genova. - Art.19 - VARIE: Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni relative a sensi del C.C. Firmato all'originale: ANTONIO CROSA di VERGAGNI MARCO MACCIO' MARIO NAPOLI MARCO ODINO SERGIO PALLADINI PIERLUIGI SCARRONE ROSETTA GESSAGA - Notaro |
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