Regolamento della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma



Titolo I: Costituzione e scopi

Art.1: E' costituita la Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Roma. Scopi della Consulta sono la realizzazione di una cooperazione fra gli studenti e le altre componenti della scuola, l'elaborazione di proposte e la promozione d'iniziative e d'attività finalizzate ad un migliore rapporto fra gli studenti e la società e fra gli studenti e le istituzioni.

Art.2: La consulta promuove e sviluppa gli incontri e la collaborazione con le altre organizzazioni, al fine di creare un'unica struttura che possa operare a livello nazionale.


Titolo II: Composizione

Art.3: La Consulta è composta di due rappresentanti per ognuno degli Istituti d'istruzione Secondaria Superiore della provincia. Tali membri rimangono in carica fino a successive elezioni.

Art4: La Consulta Provinciale degli Studenti è costituita da: l'Assemblea, il Consiglio di Presidenza, il Presidente, il Vicepresidente, il Collegio dei Garanti e le Commissioni di studio.
La partecipazione a questi organi s'intende personale. Le dimissioni da membro della Consulta comportano automaticamente le dimissioni da qualsiasi carica o Commissione.


Titolo III: Assemblea

Art.5: Spetta al consiglio di Presidenza la possibilità di invitare ad intervenire degli esterni alle riunioni.

Art.6: L'Assemblea è l'organo fondamentale della Consulta. Essa è composta da tutti i membri della consulta.

Art.7: L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravveda la necessità. Le assemblee plenarie possono essere richieste da un quinto dei membri dell'assemblea, o da almeno quattro membri del Consiglio di Presidenza. In prima convocazione la seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quinto degli aventi diritto.

Art.8: I compiti dell'assemblea sono i seguenti: l'elezione del Presidente, del Collegio dei Garanti e del consiglio di Presidenza, la discussione in merito all'organizzazione o alla partecipazione della Consulta a manifestazioni; la discussione delle proposte presentate al Consiglio di Presidenza dai singoli membri.

Art.9: Per la partecipazione a manifestazioni indette da terzi si rinvia all'approvazione a maggioranza dell'assemblea plenaria.


Titolo IV: Commissioni di studio

Art.1O: L'istituzione delle Commissioni di studio è deliberata dall'Assemblea, per proposta del Consiglio di Presidenza o di qualsiasi membro. Alle Commissioni può partecipare qualsiasi membro della Consulta che ne faccia richiesta.

Art.11: Ogni Commissione deve redigere un testo in merito alla tematica affidatale, discutendo e se necessario votando a maggioranza. Terminata la discussione la Commissione deve presentare in Assemblea un testo unico che deve essere votato, ed eventualmente modificato per proposta dei singoli membri della Consulta.


Titolo V: Consiglio di Presidenza

Art.12: Il Consiglio di Presidenza è composto da quattordici membri più il Presidente, che ne è membro di diritto. Esso è eletto dall'Assemblea sulla base di candidature personali. L'elezione dei singoli membri del Consiglio di Presidenza avviene mediante scrutinio segreto. Si possono esprimere fino a tre preferenze più quella del Presidente. Le dimissioni di un membro del consiglio comportano automaticamente l'elezione del primo candidato per preferenze riportato tra i non eletti. Qualora non ve ne siano, il posto rimane vuoto.

Art.13: Il Consiglio di Presidenza dura in carica fino a nuove elezioni. E' eletto nella prima assemblea dell'anno scolastico, durante la quale quello uscente deve presentare un resoconto delle attività svolte l'anno precedente.

Art. 14: Il secondo candidato alla Presidenza che otterrà più voti dopo il Presidente, entrerà di diritto nel Consiglio di Presidenza. Il suo mandato è valido fino a nuove elezioni.

Art.15: Il Consiglio di Presidenza deve tenere la riunione di insediamento entro un mese dal voto dell'Assemblea. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità si procede a seconda votazione a scrutinio segreto. In caso di ulteriore parità prevale il parere espresso dal Vicepresidente.

Art.16: Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo della Consulta. Suoi compiti sono: l'elezione del Vicepresidente; l'invito ad esterni a partecipare alle riunioni dell'Assemblea; la promozione della pubblicizzazione degli atti della Consulta; l'esecuzione delle delibere approvate in Assemblea; la deliberazione in merito a qualsiasi procedura non chiaramente espressa in questo regolamento; l'elaborazione di proposte da presentare in assemblea; il coordinamento fra i lavori delle varie Commissioni e la visione dei testi da esse elaborati.

Art.17: Per svolgere i compiti di cui all'articolo precedente il consiglio può attribuire ad ognuno dei suoi membri delle deleghe operative. Le deleghe possono essere revocate per decisione della maggioranza del Consiglio.


Titolo VI: Presidente della Consulta.

Art.18: Il Presidente della Consulta è eletto dall'Assemblea e dura in carica fino a nuove elezioni. Può candidarsi qualunque membro delle Consulta; risulta eletto il candidato più votato.

Art.19: Il Presidente della Consulta presiede e convoca le assemblee plenarie e rappresenta la Consulta all'esterno.


Titolo VII: Vicepresidente

Art.20: Il Vicepresidente della Consulta è eletto dal Consiglio di Presidenza al suo interno, durante la prima riunione di ogni mandato, Egli resta in carica fino a nuove elezioni.

Art.21: I compiti del Vicepresidente sono i seguenti: redigere i verbali; controllare la validità delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza; convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Presidenza.


Titolo VIII: Collegio dei Garanti

Art.22: Il Collegio dei Garanti è composto da quattro membri delegati a maggioranza dall'assemblea plenaria che non ricoprano altri incarichi e da un membro del Consiglio di Presidenza eletto a maggioranza nel Consiglio stesso.

Art.23: Il Collegio dei Garanti ha il compito di controllare che il presente regolamento sia sempre rispettato in ogni sua parte. Qualora ritenga che sia stata commessa un'infrazione, ha il compito di presentare all'assemblea un proprio esposto. L'Assemblea vota a maggioranza circa l'esposto.

Art. 24: Il Collegio dei Garanti eleggerà al suo interno un coordinatore che sarà relatore per la Plenaria; eletto con le stesse modalità del Vice Presidente nel Consiglio di Presidenza.


Titolo IX: Modifiche al regolamento

Art.25: Il Regolamento può essere modificato per delibera della maggioranza dei membri del Consiglio di presidenza o per proposta di un quinto dei membri della Consulta, che presenteranno alla plenaria un esposto correlato da un numero valido degli aderenti, che sara poi votato a maggioranza dall'assemblea plenaria

Art.26: Le proposte di modifica al Regolamento possono essere presentate solo in riunioni di prima convocazione dell'assemblea. Sono valide solo se approvate a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

Art.27: Ogni modifica al Regolamento ha validità immediata ma non retroattiva.

Art.28: 11 presente regolamento è depositato presso la sala del Consiglio di Presidenza dell'ITIS "G. Galilei" e presso il referente per il Provveditorato agli Studi di Roma.

Art.29: Sarà fornita copia del seguente regolamento a tutti i membri della Consulta Provinciale degli Studenti tramite richiesta personale per iscritto.



Roma li, 16/01/02






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