Lo Statuto Consortile



CAPO 1

NATURA GIURIDICA-SEDE-FINI-COMPRENSORIO-PERIMETRO


ART. 1 - NATURA GIURIDICA-SEDE
Il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa costituito con Decreto del Presidente della Regione n. 150 del 23 maggio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n 49 del 6 settembre 1997 che opera ai sensi dell'art.3 della l.r. 45/95 sull'intero territorio delimitato con Decreto del Presidente della Regione n. 33 del 08/02/1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n 19 del 20/04/1996 è retto dal presente Statuto.
Il Consorzio, Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art.5, 4° comma l.r. 25/05/1995, n.45, ha sede in Ragusa.

ART. 2 - FINALITA', FUNZIONI ISTITUZIONALI E COMPITI
Ai sensi dell'art.1 della l.r.45/95 il consorzio è lo strumento attraverso il quale la Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa conservazione valorizzazione e tutela del suolo di utilizzazione e tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente. Per il proseguimento delle finalita' di cui al comma precedente il Consorzio provvede alla realizzazione e gestione degli interventi di bonifica di cui all'art.2 della l.r.45/95 e svolge le funzioni di programmazione di cui all'art.7 della l.r.45/95 nonchè i compiti di cui all'art.8 della citata l.r. 45/95 e cioè :

1)- la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione;

2)- la vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto 1;

3)- la redazione ed approvazione dello schema del piano generale degli interventi di bonifica di cui all'art.7 della l.r.45/95;

4)- la vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano generale degli interventi di bonifica (art.7 l.r.45/95);

5)- l'intervento sostitutivo dei privati nella esecuzione e manutenzione delle opere di interesse particolare dei propri fondi e previste nel piano generale degli intervente di cui al punto 3;

6)- la redazione ed approvazione del piano di classifica per il riparto della contribuenza sulla base dei criteri indicati all'art.10 della l.r.45/95;

7)- la formulazione di proposte in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;

8)- la elaborazione da sottoporre alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, degli indici di qualità ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse;

9)- la formulazione di proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione
territoriale;

10)- la partecipazione nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza nel rispetto delle
prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;

11)- le attivita' di progettazione di cui all'art.5 della legge regionale 29 aprile 1985, nø21, per le opere pubbliche di competenze regionale di cui alla legge regionale 25/5/95 n°45 e successive integrazioni e modificazioni;

12)- la progettazione e la realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui, e ciò fino alla costituzione della autorità di bacino;

13)- eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica, attuati di concerto con l'azienda delle foreste demaniali.
Il consorzio per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali può partecipare ad Enti ed Organismi aventi analoghe finalita', ovvero sostenerne l'azione.

ART. 3 - COMPRENSORIO
Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale di Ha. 16.376 che ricadono nelle seguenti Provincie e Comuni:

PROVINCIA DI RAGUSA, Comuni di :
1) Ragusa Ha : 2.031
2) Modica Ha : 1.033
3) Ispica Ha : 3.660
4) Pozzallo Ha : 150
5) Scicli Ha : 3.280
6) S. Croce Ha : 362
7) Comiso Ha : 670
8) Vittoria Ha : 1.050
9) Chiaramonte Ha : 950
10)Acate Ha : 2.210

PROVINCIA DI SIRACUSA, Comuni di :
11)Noto Ha : 270

PROVINCIA DI CATANIA, Comuni di :
12)Licodia Ha : 350
13)Caltagirone Ha : 360

ART. 4 - PERIMETRO DEL COMPRENSORIO
Il perimetro del comprensorio consorziale coincide con la individuazione del territorio riportata nei supporti cartografici in scala 1:25.000 ivi comprese le schede con i fogli di mappa collegati alle lettere a) b) c) d) e) f) del D.P.R.S. n. 150 del 23/05/1997 pubblicato nella G.U.R.S. n. 49 del 06/09/97 costitutivo del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa.

CAPO 2°
ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 5 - ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 6 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
n 15 Membri eletti nel suo seno dall'Assemblea elettorale, costituita dai soggetti di cui all'art. 5 della l.r.45/95 che godano dei diritti civili e sono in regola con i pagamenti dei contributi;
n.1 membro di diritto in rappresentanza della Provincia Regionale di Ragusa, su cui prevalentemente insiste il Consorzio.
Ai fini della nomina del Rappresentante della Provincia, il Consorzio comunica alla provincia territorialmente competente la data di svolgimento della prima riunione del Consiglio di Amministrazione almeno venti giorni prima.
In caso di ritardo della nomina del rappresentante della Provincia Regionale il Consiglio di Amministrazione funziona utilmente con i soli membri eletti dall'assemblea, salva la successiva integrazione a seguito della nomina del membro di diritto.
Fino alla nomina del rappresentante della Provincia, le maggioranze per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione e per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei consiglieri eletti dall'assemblea.
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un trattamento economico massimo, determinato con Decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art.1 della L.R. 11/05/1993, n.15.

ART. 7 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Spettano al Consiglio di Amministrazione tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla dalla L.R. 45/95 e dal presente Statuto ad altri organi, ed in particolare :
a) eleggere nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente;
b) deliberare sullo Statuto;
c) deliberare sui Regolamenti nonchè in materia di personale in applicazione delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente;
d) deliberare i Piani di Classifica per il riparto della contribuenza;
e) deliberare sulle fasce di contribuenza;
f) deliberare sulla applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
g) deliberare il Bilancio di previsione e sue variazioni;
h) deliberare il conto consuntivo e stato patrimoniale;
i) predisporre il Piano Generale degli interventi di Bonifica;
l) nominare i componenti dei seggi elettorali;
m) deliberare di stare o di resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonchè sulle eventuali transazioni;
n) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di riparto delle spese;
o) deliberare sulle licenze e sulle concessioni;
p) convocare l'Assemblea elettorale;
q) deliberare sulla assunzione di prestiti e mutui nonchè sull'assunzione di finanziamenti istituzionali;
r) deliberare in materia di appalti di opere e forniture;
s) formulare le proposte di cui ai punti 7),8) e 9) dell'art.2 del presente Statuto;
t) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
u) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata alle quote di partecipazione ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività riveste interesse in quanto concorre alle finalità istituzionali del Consorzio e sui relativi atti di concertazione;
v) deliberare sul servizio di tesoreria, cassa ed esattoria;
w) deliberare sui progetti e relativa perizia di variante;
k) deliberare in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
z) deliberare su ogni altro argomento rientrante nella sfera di attività del Consorzio ma non espressamente indicato nei precedenti punti.

ART. 8 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato non meno di dodici volte all'anno ad iniziativa del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere, altresì, convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare e quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art 20.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si terranno nella sede consorziale o in altro luogo idoneo nell'ambito del comprensorio consortile.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno 4 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma inviata non meno di due giorni prima della data della riunione.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica inviata ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno 24 ore prima della riunione.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri almeno un giorno prima della riunione.

ART. 9 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni previste dallo Statuto, ed in particolare :
a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza comportante assunzione di obbligazioni;
b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
d) sovrintende all'attività dell'amministrazione consorziale e predispone, avvalendosi degli uffici, tutti gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;
e) sovrintende alla regolare conservazione e gestione del patrimonio consorziale in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia nonchè alla formazione degli inventari dei beni dell'Ente;
f) predispone lo schema del bilancio preventivo e la relazione illustrativa, e presenta il conto consuntivo con relative note illustrative;
g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amminstrazione;
h) ordina i pagamenti e le riscossioni;
i) presiede alle gare ed alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture ove previsto dalla normativa vigente in materia;
l) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
m) delibera, in caso di urgenza, adeguatamente motivata e con il voto consultivo del Direttore, sulle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, escluso quelle concernenti la decadenza dalla carica ed il procedimento elettorale, nonchè quelle di cui ai punti a)b)c)d)e) dell'art.21 della l.r.45/95 e l'approvazione e modificazione dello Statuto consortile.
Le deliberazioni adottate dal Presidente in termini di urgenza dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio di Amminstrazione nella prima riunione successiva all'adozione degli atti.

ART. 10 - VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento che non consentano il pieno svolgimento delle funzioni e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

ART. 11 - INDENNITA'
Al Presidente ed al Vicepresidente spettano le indennità mensili determinate ai sensi dell'art.1 della l.r. 15/93.

ART. 12 - VALIDITA' ADUNANZE
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

ART. 13 - SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI
L'attività di segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore,o in sua assenza da altro funzionario incaricato da Consiglio di Amministrazione.
Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro Funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà allontanarsi e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione altri funzionari del Consorzio od estranei, perchè forniscano chiarimenti su determinati problemi.

ART. 14 - IL DIRETTORE
Il Direttore oltre a tutte le funzioni indicate nel piano di organizzazione variabile dell'Ente, svolge le attività manageriali, anche a rilevanza esterna che non sono esprssamente riservate dalla legge dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, in stretta collaborazione con l'Amministrazione.
Il Direttore assiste alla riunioni del Consiglio, di Amministrazione, con voto consultivo.

ART. 15 - ASTENSIONE
Il Componente del Consiglio di Ammministrazione che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione, abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri membri ed assentarsi temporaneamente dalla riunione.
La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta fermo restando le responsabilità per danni, la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

ART. 16 - VOTAZIONI
Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempre che serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

ART. 17 - VERBALI ADUNANZE
Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelle ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonchè l'ora in cui viene chiusa la riunione.
I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonchè degli eventuali scrutatori.

ART. 18 - PUBBLICAZIONI E DELIBERAZIONI
Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'ambito del Connsorzio per tre giorni consecutivi non oltre il settimo successivo alla data della loro adozione.
Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo.
Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione, savo il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della l.r.30/04/91 n.10.

ART. 19 - COPIA DELIBERAZIONI
Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime,degli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni, ai sensi del regolamento consortile che disciplina l'accesso ai documenti ammministrativi redatto giusta la l.r. 30/04/1991 n°10.

ART. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COSTITUZIONE, FUNZIONI, DURATA
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste nei termini e con le modalità stabilite dall'art.19 della l.r. 45/95 e nel rispetto della l.r. 20/06/97 n. 19.
Non possono essere chiamati a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti e, se nominati, decadono dall'ufficio:
a) i falliti per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
b) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
c) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonchè coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
h) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;
i) i componenti il Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscano la pensione consortile, nonchè i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
I componenti il Collegio durano in carica tre anni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) vigila sulla gestione;
b) presenta al Consiglio una relazione sul Bilancio preventivo e sulle variazioni e sul rendiconto consuntivo;
c) accerta la corrispondenza del bilancio e del Conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle adunanze del Consiglio.
I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'assessore provvede alla sostituzione di revisori effettivi e supplenti, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
I Revisori supplenti,con precedenza al più anziano di età,sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio di cui al comma precedente. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio, ai sensi del precedente art.8.

CAPO 3°
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21 - SISTEMA ELETTORALE
Il sistema elettorale si articola nei termini e con le modalità di cui all'art.14 della l.r. 45/95 e cioè:
1 - I consorziati ai fini elettorali sono divisi in tre fasce in ragione dell'onere contributivo.
Le fasce sono così determinate:
a) fino a 10 ettari, o prima fascia contributiva;
b) da 10 a 20 ettari, o seconda fascia contributiva;
c) oltre 20 ettari, o terza fascia contributiva.
Il Consiglio con atto deliberativo individua le predette fasce:
2 - Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
3 - Ogni fascia elegge un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4 - Il voto è espresso personalmente, salvo la possibilità, ove risulti costituita una impresa familiare ai sensi dell'art.230 bis del Codice Civile, di delega con firma autenticata conferita a favore di uno dei familiari. In caso di comproprietà si considera avente diritto al voto il primo intestatario della partita catastale ed è ammessa delega ad altro comproprietario nei modi di cui sopra.
5 - Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'art.8, commi 1° e 2°, n.7 e all'art.10 della l.r. 20-03-1951 n. 29.
6 - Si applicano, ai fini della elezione o nomina negli organi consortili, le disposizioni di cui all'art.15, commi 1, 2, 4, 4bis, 4ter, 4 quater, 4 quinques, 4 sexies della legge 19-03-1990, n.55.

ART. 22 - PROCEDIMENTO ELETTORALE
1 - Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Presidente entro i sessanta giorni anteriori alla scadenza del quadriennio.
2 - Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione possono essere presentate liste dei candidati da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto.
3 - Le liste sono accompagnate da dichiarazione autenticata di accettazione della candidatuira con contestuale dichiarazione del candidato di non trovarsi in condizione di ineleggibilità, di cui all'art. 29.

ART. 23 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del
diritto stesso. Dell'elenco fanno parte i soggetti di cui all'art. 5 della l.r. 45/95, che abbiano
compiuto il 18° anno di età, che godono dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai
rispettivi rappresentanti; per i falliti e i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal
curatore o dall'amministratore.
Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nel precedente comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la consultazione elettorale.
Gli aventi diritto al voto come sopra individuati vengono raggruppati nelle tre fasce secondo quanto previsto nel precedente art.21 (sistema elettorale).

ART. 24 - FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
L'elenco degli aventi diritto al voto deve essere formato ogni qualvolta viene convocata l'assemblea elettorale.
L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
- le generalità;
- l'ammontare del contributo iscritto a ruolo nell'esercizio in corso alla data della
deliberazione della convocazione dell'assemblea elettorale;
- la superfice del fondo con l'indicazione del comune in cui esso ricade;
- la sezione elettorale presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.

ART. 25 - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'elenco degli aventi diritto dovrà essere pubblicato oltre che nell'albo consortile anche nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.
Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato a disposizione degli interessati presso la segreteria del Consorzio e dei Comuni anzidetti.
Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere espletati almeno 30 giorni prima delle elezioni.

ART. 26 - RECLAMI CONTRO L'ELENCO
I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione ed inviati a mezzo raccomandata A.R., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.
Il Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma si pronuncerà con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'elenco.
Tali decisioni vengono comunicati ai ricorrenti con raccomandata A.R.
Decisi i reclami ed acquisiti i titoli e le designazioni dei rappresentanti di cui ai precedenti artt. 22 e 23, il Consiglio di Amministrazione approva l'elenco definitivo distinto per fasce di contribuenza e per comune di appartenenza.

ART. 27 - OPERAZIONI DI VOTO E SEZIONI ELETTORALI
Le operazioni di voto si svolgeranno nelle n. 13 sezioni elettorali istituite presso ciascuno dei comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel comprensorio consortile, e cioè:
1) Ragusa
2) Modica
3) Ispica
4) Pozzallo
5) Scicli
6) S. Croce Camerina
7) Chiaramonte Gulfi
8) Comiso
9) Acate
10) Vittoria
11) Noto
12) Licodia Eubea
13) Catagirone
Il diritto di voto potrà essere esercitato esclusivamente presso la sezione elettorale del comune in cui ricade il fondo per il quale il soggetto risulta nell'elenco degli aventi diritto al voto.

ART. 28 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Il Consiglio di Amministrazione sulla base dei verbali di scrutinio redatti dai singoli seggi procede alla verifica dei dati ed alla formazione della graduatoria dei candidati in relazione ai suffragi ottenuti.
La delibera relativa di approvazione della graduatoria dei candidati viene pubblicata all'albo consortile entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
Entro i predetti termini la delibera relativa alla formazione della graduatoria dei candidati corredata dalle copie dei verbali relativi alle operazioni elettorali sarà inviata all'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste il quale ai sensi dell'art. 15 della l.r. 45/95 esaminati gli eventuali ricorsi, approva definitivamente la graduatoria dei candidati proclamando i risultati e gli eletti.
Non possono ricoprire contemporaneamente carica di consigliere di amministrazione del consorzio gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta i fratelli e i coniugi.
Nei predetti casi l'eleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per il maggiore contributo.

ART. 29 - INELEGGIBILITA'
Non possono essere eletti alla carica di consigliere di Amministrazione del consorzio e se eletti decadono dall'ufficio:
1) i soggetti di cui alla l.r.29/57 art.10, nonchè art.8 comma 1° e art.8 comma 2° punto 7;
2) i componenti dei Comitati Regionali di controllo;
3) i soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 4 bis, ter, quater, quinquies, sexies dell'art.15 della l.19/3/1990 n.55;
4) i minori anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
5) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
6) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
7) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
8) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonchè coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del procedimento;
9) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o che, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
10) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;
11) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
12) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora;
13) i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che percepiscano la pensione consortile, nonchè i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

ART. 30 - REGOLAMENTO ELETTORALE
Le modalità, i termini e le procedure che regolano la consultazione elettorale costituiscono nel loro insieme il "Regolamento per la elezione dei consigli di amministrazione dei consorzi di Bonifica della Sicilia".
Tale Regolamento redatto in conformità allo schema tipo predisposto dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste, conterrà tutte le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni.
il regolamento elettorale adottato dal consorzio è sottoposto al preventivo controllo di legittimità a termine di legge.

ART. 31 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO
L'Amministrazione consortile uscente, avuta conoscenza del provvedimento assessoriale di proclamazione degli eletti, di cui all'art.28 del presente Statuto, con unico avviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunica entro 3 giorno dall'avvenuta conoscenza di cui sopra agli interessati la elezione a componenti del consiglio di Amministrazione del consorzio e convoca, la seduta per l'insediamento dei consiglieri eletti.
Tale seduta dovrà tenersi, entro il trentesimo giorno, rispettando il termine di cui al 2° comma dell'art.6, successivo all'invio della predetta lettera raccomandata. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno. In questa prima seduta il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.

ART. 32 - ACCETTAZIONE CARICHE
L'Elezione a consigliere di amministrazione si perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata mediante lettera raccomandata A.R. al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente art.31.
Il Presidente ed il Vicepresidente dichiarano l'accettazione della carica nella stessa seduta in cui è avvenuta la loro elezione, ovvero possono darne comunicazione al Consiglio con lettera raccomandata A.R.entro otto giorni dalla data della seduta in cui tale elezione è avvenuta.
In caso di mancata accettazione della carica di Presidente e di Vicepresidente, il Consiglio procede a nuove elezione.
In caso di mancata accettazione della carica da parte di qualcuno dei consiglieri, l'Assessore Regionale per l'Agricoltura e Foreste procede alla surroga degli stessi, secondo la graduatoria, con i primi dei non eletti.

ART. 33 - DURATA CARICHE
I consiglieri di Amministrazione del Consorzio durano in carica 4 anni, con decorrenza dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e sono riconfermabili una sola volta.
Il Presidente non è riconfermabile.

ART. 34 - SCADENZE CARICHE
I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano per scadenza della carica alla data dell'insediamento dei consiglieri neo eletti. Dal momento della elezione dei nuovi consiglieri fino al loro effettivo insediamento, il Consiglio di Amministrazione scaduto rimane in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione.

ART. 35 - CESSAZIONE CARICHE
Oltre che per scadenza del mandato o scioglimento del Consiglio ex art.20, comma 2°, lettera c della legge regionale 45/95 la cessazione della carica di consigliere può avvenire per le seguenti cause:
- dimissioni;
- decadenza per accertata sopravvenuta o preesistente mancanza di uno dei requisiti di eleggibilità di cui all'art.29;
- annullamento della elezione;
- per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
- per mancata partecipazione al Consiglio per sei volte consecutive nell'arco di un anno, senza giustificato motivo;
il Consiglio, accertati i superiori motivi di cessazione della carica, ne dà comunicazione all'Assessore Regionale per l'Agricoltura e Foreste, il quale provvede alla surroga, previo riscontro dei presupposti per tale adempimento secondo la graduatoria con i primi dei non eletti.

ART. 36 - VACANZA DELLE CARICHE
Oltre che nel caso previsto dall'art.32 ultimo comma, l'Assessore Regionale per l'Agricoltura e Foreste procede alla surroga dei consiglieri comunque cessati dalla carica utilizzando i primi dei non eletti della graduatoria dei candidati di cui all'art.28 del presente Statuto.
I consiglieri così subentrati nella carica cessano alla scadenza del mandato così come sarebbe avvenuto per i consiglieri sostituiti.
Il presidente può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.
La revoca e le dimissioni del Presidente comportano di diritto la decadenza del Vicepresidente.
Allorchè si verifica tale evenienza il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per procedere alla loro sostituzione.
Nel caso in cui, procedendo per succesive surroghe di consiglieri cessati dalla carica, si pervenisse all'esaurimento della graduatoria di cui all'art.28 e successivamente il numero dei componenti del Consiglio scendesse al di sotto della maggioranza assoluta di componenti assegnati di cui al precedente art.6 dovrà essere convocata l'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio stesso entro il termine di cui all'art. 22 , 1° comma.

CAPO 4°
AMMINISTRAZIONE

ART. 37 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione, che dovrà adeguarsi allo schema tipo di biancio approvato ai sensi dell'art. 23 della l.r.45/95, è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio a cui si riferisce.
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo di controllo il Consiglio delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 4 mesi, sulla base del bilancio già deliberato.
In tale caso possono effettuarsi spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato per ciascun mese di esercizio provvisorio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercio finanziario cui si riferisce.

ART. 38 - SERVIZIO DI TESORERIA
Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è regolato in conformità alla normativa regionale vigente in materia.

ART. 39 - PIANO DI CLASSIFICA
Il piano di classifica, ai fini del riparto della contribuenza di cui all'art 40, viene predisposto e deliberato dal Consiglio di Amministrazione e prevede gli indici per la determinazione del
beneficio a favore della proprietà consorziata che trae vantaggio dall'azione di bonifica.
Il piano di classifica, redatto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art 10 della legge regionale n. 45/95 è sottoposto all'approvazione dell'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste dopo che siano state espletate le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'art 10 comma 4ø della l.r. 45/95.
Gli interessati possono inoltrare all'Assessore Regionale per l'Aricoltura e le Foreste ricorso avverso il piano di classifica nei trenta giorni successivi alla pubblicazione stessa .

ART. 40 - RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA
La ripartizione delle spese di funzionamento del Consorzio, di esecuzione, manutenzione ed esercizio degli impianti, o delle opere di bonifica ed irrigazione, nonchè per l'adempimento delle altre finalità istituzionali avviene in ragione dei benefici conseguiti ed i contributi a carico dei consorziati sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza.

ART. 41 - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
I Consorzi provvedono alla riscossione dei contributi consorziali determinati ai sensi del precedente art 40 secondo le norme ed i privilegi di cui all'art 21 del R.D. 13/2/1933 n. 215.
I ruoli dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi a norma di legge saranno consegnati, nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette, all'esattore il quale dovrà rispondere del non riscosso per riscosso e sarà retribuito con compenso previsto a morma di legge.

CAPO 5°
NORME FINANZIARIE E FINALI

ART. 42 - POTERE IMPOSITIVO
Per l'adempimento dei fini istituzionali il Consorzio ha potere di imporre contributi sugli immobili ai sensi degli art 10 ed 11 del R.D. 215/1933 che traggono beneficio dall'azione di bonifica.
Il potere impositivo è esercitato sulla base dei piani di classifica di cui al precedente art 39.

ART. 43 - COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI
Per il perseguimento degli obiettivi e finalità il Consorzio ai sensi delle leggi vigenti può stipulare atti di concertazione con gli altri Enti locali territoriali e con gli altri Enti pubblici.

ART. 44 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
Il sistema contabile del Consorzio è disciplinato da apposito regolamento con l'osservanza della legge inerente alla contabilità ed alla finanza pubblica.

ART. 45 - GESTIONE DEI SERVIZI
Il Consorzio adotta modalità di gestione dei servizi riconducibili all'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente improntata a criteri di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio.
I relativo servizi vengono di norma gestiti in economia oppure affidati a terzi mediante il sistema della contrattazione in conformità alla normativa vigente.
La trasformazione della forma di gestione di un determinato servizio o la sua dismissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei consiglieri.

ART. 46 - POTERE REGOLAMENTARE
Il Consorzio è titolare di tutti i poteri necessari allo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica e di bonifica, di cui al regolamento approvato con R.D.L. 386/1904 e alle disposizioni dell'art 27 della legge 5/1/1994 n. 36.

ART. 47 - APPROVAZIONE STATUTO
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che approva lo Statuto e sue modifiche deve essere pubblicata nell'albo del Consorzio per 30 giorni consecutivi ed inviata per l'approvazione all'Organo tutorio a termine di legge.

ART. 48 - VIGILANZA
Nelle more del riordino del sistema dei controlli sugli atti amministrativi degli Enti di Bonifica previsti dagli artt. 5 e 6 della l.r. 25/05/95 n. 45 si applica il sistema dei controlli previsti dal R.D. 13/02/1933 n 215 giusta art. 4 della l.r. 02/07/97 n. 20.



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