INTEGRAZIONE


Roma, 30 aprile 2002
OGGETTO: Legge 440/97 - A.F. 2001 - Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. - Piano di riparto di Euro 6.042.545,72 (pari a Lire 11.700.000.000)
Le
risorse finanziarie finalizzate all'integrazione scolastica degli alunni in
situazione di disabilità, sono incrementate per la somma di Euro 6.042.545,72
(pari a Lire 11.700.000.000) a seguito del reimpiego di somme non utilizzate per
gli istituti atipici, come più avanti meglio specificato.
Questo incremento di risorse potrà rappresentare un'opportunità per
qualificare gli interventi specifici operando, come previsto dalla normativa
vigente e in continuità con quanto disposto dalla precedente circolare 13
settembre 2001, n.139, per promuovere una maggiore sinergia tra gli istituti
scolastici e tra questi e gli altri soggetti cui sono attribuite specifiche
competenze in relazione all'integrazione scolastica, nonché con le
rappresentanze del mondo associativo interessato. Sembra quindi utile, nel
definire il piano di riparto e le assegnazioni alle Direzioni Regionali di tali
risorse aggiuntive, richiamare il quadro normativo di riferimento e le finalità
da perseguire che le Direzioni Regionali potranno realizzare graduando le
priorità degli interventi, in relazione alle specifiche esigenze territoriali.
1)
Quadro di riferimento normativo
Ai
fini della pianificazione delle azioni si evidenzia che la legge quadro 104/92
sui diritti delle persone in situazione di disabilità è punto di riferimento
essenziale per ogni attività di supporto dell'integrazione scolastica, anche
alla luce delle modifiche normative che hanno precisato le competenze e le
responsabilità dei diversi soggetti istituzionali per l'integrazione scolastica
delle persone disabili. L'autonomia didattica, organizzativa - gestionale delle
istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 275/99 consente flessibilità ed
individualizzazione dei percorsi formativi più idonei in relazione alla
disabilità manifestata e la logica della legge 328/00 costituisce il parametro
di riferimento per la realizzazione di un sistema integrato di interventi nei
servizi sociali. L'integrazione realizzata nel sistema scolastico fa parte di un
progetto più complessivo con competenze ridefinite in base al d. lgs. 112/98
(art. 139), che ha conferito compiti e funzioni al sistema dei governi
territoriali, anche in materia di istruzione, in particolare per quanto attiene
l'organizzazione dei "servizi di supporto organizzativo al servizio di
istruzione per gli alunni in situazione di handicap".
In tale contesto gli accordi di programma, previsti dalla legge 104/92, possono
configurarsi come patti territoriali attraverso i quali le istituzioni
scolastiche, le reti di scuole, le aziende socio sanitarie, gli enti locali, le
famiglie e le rappresentanze del mondo associativo interessato, garantiscono una
migliore sinergia di azione reciproca per l'ottimizzazione degli interventi
finanziari e delle risorse del personale, evitando duplicazioni e
sovrapposizioni.
Gli accordi di programma sia di livello regionale che di livello locale, in
relazione alle diversità delle esigenze del territorio, dovrebbero essere
orientati alla creazione di servizi di supporto (sostegni tecnologici,
informazione, formazione documentazione, ecc.), che mettano in comune le diverse
risorse materiali, informative e di consulenza dei soggetti istituzionali
coinvolti, costituendo anche strutture tecniche di supporto alle decisioni con
modalità, competenze, funzioni eventualmente stabilite dagli stessi accordi,
qualora si persegua la linea della pianificazione e programmazione congiunta
degli interventi e dell'integrazione delle azioni.
2)
Indicazioni operative
È in questo quadro che le istituzioni scolastiche definiscono nel piano
dell'offerta formativa gli impegni didattici ed organizzativi in rapporto alle
esigenze dell'alunno disabile, coinvolgendo tutto il personale della scuola (e
non solo l'insegnante di sostegno) e possono partecipare a pieno titolo alla
stipula di accordi di programma sull'integrazione degli alunni disabili, insieme
agli altri soggetti istituzionali coinvolti, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze.
Si potrebbe evitare in tal modo il verificarsi di situazioni limite come quella
in cui il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha accolto recentemente una domanda
cautelare relativa agli obblighi di assistenza specialistica da parte dei
servizi sanitari locali, nei confronti di un alunno con una gravissima forma di
allergia. Nella fattispecie il Tribunale dispone che il Servizio Sanitario debba
assicurare, durante l'orario di frequenza scolastica del minore, la presenza di
un infermiere, al fine di tutelarne le specifiche esigenze terapeutiche, che
condizionavano l'effettiva integrazione scolastica.
Il rispetto delle diversità delle disabilità e la necessità di valutare caso
per caso gli strumenti idonei a soddisfare gli effettivi bisogni di ogni singolo
alunno fanno sì che l'integrazione scolastica non possa essere risolta solo con
l'automatica correlazione tra disabilità ed insegnante di sostegno; l'attività
didattica va ricondotta infatti al suo naturale ambito formativo, cioè alla
scuola e al suo piano dell'offerta formativa, esonerandola dallo svolgere un
ruolo di supplenza rispetto ad inadempienze di altri soggetti.
Dal quadro normativo vigente emerge che la disabilità va intesa nella sua
integralità e come destinataria finale di una serie di azioni che fanno capo a
diversi soggetti istituzionali; pertanto tutti i servizi, compreso quello
formativo, devono tendere al rispetto delle differenze e delle specificità dei
bisogni educativi e assistenziali relativi all'età e alle disabilità, di cui
occorre tener conto anche nelle iniziative di formazione del personale della
scuola e nell'organizzazione delle strutture amministrative.
3)
Risorse finanziarie
Per
quanto attiene ai finanziamenti già assegnati, si ricorda alle Direzioni
Regionali in indirizzo che le risorse finanziarie dell'anno 2002, destinate ai
capitoli relativi agli interventi per i disabili, finalizzati alla didattica ed
alla strumentazione dell'integrazione degli alunni e alla formazione del
personale docente, sono già state assegnate nella loro entità complessiva ai
diversi centri di responsabilità regionali, che potranno pertanto provvedere,
qualora non l'abbiano già fatto, a ripartirle tra le istituzioni scolastiche
interessate.
Per quanto attiene le risorse che andranno ad incrementare i finanziamenti di
cui sopra, si trasmette l'allegato piano di riparto - effettuato in proporzione
al numero degli alunni disabili presenti nell'anno scolastico 2000/2001, secondo
i dati comunicati dal Servizio per l'Automazione e l'Innovazione Tecnologica -
relativo ad un ulteriore stanziamento di Lire 11.700.000.000, pari ad Euro
6.042.545,72, (di cui alla variazione di bilancio di previsione del M.I.U.R.,
disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 120908 -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.P.B. - Ufficio XIV).
Si ricorda che con la direttiva n.51 del 21 marzo 2001 tale finanziamento
era destinato, originariamente, agli istituti a carattere atipico di cui
all'art.21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59, ove nel decorso anno 2001
si fossero insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei
predetti istituti. Considerato che non è stato perfezionato il regolamento
degli istituti atipici e che pertanto tali organi di gestione non hanno potuto
insediarsi nei tempi prescritti, la somma di Lire 11.700.000.000, pari ad Euro
6.042.545,72, è stata destinata ad incrementare le risorse finanziarie
finalizzate all'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in
situazione di disabilità, come previsto all'ultimo capoverso della lettera bb),
punto 4 della sopracitata direttiva.
Con il decreto in oggetto indicato, è stata, quindi, disposta la variazione di
bilancio in termini di competenza, tra i capitoli 1810 "fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi" ed il cap. 2181 "Spese per la sperimentazione didattica e
metodologica nelle classi con alunni portatori di handicap".
4)
Interventi finanziabili
Gli
importi, di cui alla tabella allegata, verranno utilizzati dalle
Direzioni Generali Regionali, valutando, in base alle esigenze del territorio,
la priorità delle seguenti finalità:
1.
finanziare interventi finalizzati al miglioramento complessivo dell'offerta
formativa e alla soluzione dei problemi dell'integrazione scolastica, favorendo
lo sviluppo di reti tra scuole che operino nel territorio non solo come supporti
di informazione, scambio, formazione, documentazione, ma anche, laddove previsto
da specifici accordi di programma, anche in fase di elaborazione, come strutture
tecniche di supporto alle decisioni;
2. per integrare il budget delle istituzioni scolastiche che abbiano
rappresentato a codeste Direzioni regionali situazioni di particolare complessità
e difficoltà per la presenza, all'interno della scuola, di alunni in situazione
di disabilità particolarmente grave;
3.
per implementare il budget complessivo delle istituzioni scolastiche, con
assegnazione diretta alle istituzioni medesime, in relazione al numero degli
alunni disabili, per una finalizzazione integrata con tutte le esigenze di
potenziamento e qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica.
Per
acquisire una complessiva e puntuale conoscenza delle iniziative poste in
essere, la scrivente Direzione Generale invierà successivamente agli Uffici
scolastici Regionali, una scheda di rilevazione finalizzata a raccogliere
informazioni sulle modalità di utilizzo dei fondi destinati complessivamente
all'integrazione scolastica e sui risultati conseguiti: dati indispensabili per
le scelte strategiche da perseguire con i futuri finanziamenti. Per informazioni
riguardanti la presente circolare, gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio IV di questa Direzione Generale, fax 06/58492484.
Indirizzo e-mail: dgelem.div3@istruzione.it.
IL
DIRETTORE GENERALE
- Silvana Riccio -